Art. 3 Sono sospesi gli interessi legali sul credito di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, maturato dai soggetti creditori che non hanno ancora presentato l'istanza per ottenerne la liquidazione entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.