Art. 3 
 
  Sono sospesi gli interessi legali sul credito di  cui  all'art.  1,
comma 1, del decreto 21 febbraio 2014  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle  finanze  e
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
maturato dai soggetti  creditori  che  non  hanno  ancora  presentato
l'istanza per ottenerne la liquidazione entro il termine di  sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto.