Art. 4 La liquidazione dei crediti di cui all'art. 1 e' effettuata secondo le modalita' di cui all'art. 1, comma 4, del decreto 21 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 settembre 2016 Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2565