Art. 4 
 
  La liquidazione dei crediti di cui all'art. 1 e' effettuata secondo
le modalita' di cui all'art. 1, comma 4, del decreto 21 febbraio 2014
del Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  col  Ministro
dell'economia e delle finanze e col Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 settembre 2016 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
                              Galletti 
 

Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2565