Art. 10 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle misure disciplinate dall'art. 1  della  presente  ordinanza
strettamente derivanti dall'esigenza di far  fronte  alla  situazione
emergenziale, nel quadro di quanto previsto  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 3, dell'ordinanza n.  388/2016,  si  provvede  a  valere  sulle
risorse finanziarie che sono rese disponibili per la  gestione  della
situazione di  emergenza  di  cui  in  premessa,  attribuite  con  le
delibere del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27  e  31
ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 citate in premessa. 
  2. Alle misure disciplinate dall'art. 2  della  presente  ordinanza
strettamente derivanti dall'esigenza di far  fronte  alla  situazione
emergenziale, nel quadro di quanto previsto  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 3, dell'ordinanza n.  388/2016,  si  provvede  a  valere  sulle
risorse finanziarie che sono rese disponibili per la  gestione  della
situazione di  emergenza  di  cui  in  premessa,  attribuite  con  la
delibera del 20 gennaio 2017 citata in premessa, fatto  salvo  quanto
previsto dall'art.  5,  comma  1,  ultimo  periodo,  della  legge  n.
225/1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 16 febbraio 2017 
 
                                     Il Capo del dipartimento: Curcio