Art. 2 
 
 
       Misure conseguenti agli eccezionali eventi di maltempo 
         nei territori delle Regioni Lazio, Marche e Umbria. 
 
  1.  Per   fronteggiare   gli   eccezionali   eventi   meteorologici
verificatisi nei territori  delle  Regioni  Lazio,  Marche  e  Umbria
diversi da quelli  individuati  dall'art.  1,  le  componenti,  anche
territoriali, e le Strutture operative del Servizio  nazionale  della
Protezione  civile  provvedono,  con  le  modalita'  previste   dalla
presente ordinanza e, per quanto necessario,  anche  avvalendosi  dei
poteri  previsti  dalle  disposizioni   contenute   nelle   ordinanze
richiamate in premessa, agli interventi di soccorso e assistenza alla
popolazione e all'attuazione delle seguenti misure: 
  a) organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di
assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
  b) ripristino della funzionalita'  dei  servizi  pubblici  e  delle
infrastrutture di reti strategiche; 
  c) realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione
del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,  finalizzati
prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita'; 
    d) riconoscimento del contributo per l'autonoma  sistemazione  di
cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016, come modificato  dall'art.
5 dell'ordinanza n.408/2016.