Art. 9 
 
 
 Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva 
 
  1. L'attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6,  7  e  8  e'
svolta in  conformita'  alle  procedure  disciplinate  nel  documento
tecnico allegato alla presente ordinanza, che  ne  costituisce  parte
integrante. 
  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   della   presente
ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  le
Regioni  trasmettono  al  dipartimento  della  Protezione  civile  la
relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6,  7  e  8
corredata da uno schema di  sintesi,  secondo  il  documento  tecnico
allegato,  dalla  quale  deve  emergere  quali   tra   i   fabbisogni
rappresentati siano gia' stati considerati in  sede  di  elaborazione
del piano degli interventi di cui  all'art.  1  e  quali  tra  questi
trovino gia' copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui
in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo. 
  3. Le attivita' di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e  8  non
comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica  e
vengono svolte dalle  amministrazioni  competenti  nell'ambito  delle
risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  4. La ricognizione dei danni posta  in  essere  dalle  Regioni  non
costituisce  riconoscimento  automatico  dei  finanziamenti  per   il
ristoro degli stessi.