Art. 8 
 
 
           Ulteriori disposizioni in materia di donazioni 
 
  1. All'art. 4 dell'ordinanza  n.  389/2016,  cosi  come  modificato
dall'art. 4 dell'ordinanza n. 391/2016 e' aggiunto il seguente comma:
«3.  In  presenza  di  situazioni  eccezionali,  che  non  consentono
l'espletamento della procedura di cui al  comma  2,  il  Dipartimento
della protezione  civile  e'  autorizzato  a  stipulare  con  singoli
donatori protocolli d'intesa per l'accettazione di  risorse  comunque
finalizzate all'attuazione di iniziative di  sostegno  a  favore  dei
territori interessati dagli  eventi  sismici  di  cui  alla  presente
ordinanza, da non destinare all'attuazione di singoli progetti».