Art. 8 Ulteriori disposizioni in materia di donazioni 1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 389/2016, cosi come modificato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 391/2016 e' aggiunto il seguente comma: «3. In presenza di situazioni eccezionali, che non consentono l'espletamento della procedura di cui al comma 2, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare con singoli donatori protocolli d'intesa per l'accettazione di risorse comunque finalizzate all'attuazione di iniziative di sostegno a favore dei territori interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, da non destinare all'attuazione di singoli progetti».