Art. 3 
 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da
cinque  esperti  designati   dalle   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori  e  da  cinque  esperti  designati  dalle   organizzazioni
sindacali dei datori  di  lavoro  stipulanti  gli  accordi  sindacali
nazionali del 15 dicembre  2015  e  del  27  aprile  2016,  aventi  i
requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interesse di cui
all'art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti  di
onorabilita' di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo. 
  2.  Il  comitato  amministratore  si  compone   altresi'   di   due
rappresentanti,  con  qualifica  di  dirigente,  rispettivamente  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  nonche'  da  un  rappresentante,  con
qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di  Bolzano  -  Alto
Adige, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsi dall'art. 38
del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  3. Ai componenti  del  comitato  amministratore  non  spetta  alcun
emolumento,  indennita'  o  rimborso  spese.  Ai  rappresentanti  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  riconosciuto,  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo, il rimborso delle spese di  missione  nella
misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. 
  4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni. 
  5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri. 
  6. Scaduto il periodo di durata, il comitato  continua  ad  operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti. 
  7. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno sei componenti del comitato aventi diritto al voto. 
  8. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del presidente. 
  9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS  nonche'  il  direttore  generale  del
medesimo Istituto o un suo delegato con voto consultivo. 
  10.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate   dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita',  da  parte  del  direttore  generale  dell'INPS.   Il
provvedimento di sospensione deve  essere  adottato  nel  termine  di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si  ritiene  violata,  al  presidente  dell'INPS,  nell'ambito  delle
funzioni di cui all'art. 3,  comma  5,  del  decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre  mesi,  il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso  alla  decisione  o  se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 
  11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa  rinvio
agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015.