Art. 5 
 
 
                   Prestazione: assegno ordinario 
 
  1. Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori
il cui rapporto di  lavoro  e'  sospeso  in  relazione  alle  causali
previste  dalla  normativa  di  integrazione  salariale  ordinaria  e
straordinaria. 
  2.  L'assegno  ordinario  e'  di  importo   pari   all'integrazione
salariale. 
  3. La prestazione puo' essere concessa per una durata  massima  non
superiore a 13 settimane per singola richiesta e  in  ogni  caso  nel
limite di 26 settimane complessive nel biennio mobile. 
  4. Per ciascuna unita'  produttiva  l'assegno  ordinario  non  puo'
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in  un  quinquennio
mobile. 
  5. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del
lavoratore interessato la contribuzione correlata  alla  prestazione.
La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  6. L'accesso alla prestazione dell'assegno ordinario  e'  preceduto
dall'espletamento delle procedure  di  informazione  e  consultazione
sindacale previste per le integrazioni salariali. 
  7. All'assegno ordinario si applica,  per  quanto  compatibile,  la
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e i  termini
di presentazione dell'istanza  di  cui  all'art.  30,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  8.  Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di  lavoro  autonomo  o
subordinato durante il periodo di percezione  dell'assegno  ordinario
non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.