Art. 5 Prestazione: assegno ordinario 1. Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro e' sospeso in relazione alle causali previste dalla normativa di integrazione salariale ordinaria e straordinaria. 2. L'assegno ordinario e' di importo pari all'integrazione salariale. 3. La prestazione puo' essere concessa per una durata massima non superiore a 13 settimane per singola richiesta e in ogni caso nel limite di 26 settimane complessive nel biennio mobile. 4. Per ciascuna unita' produttiva l'assegno ordinario non puo' superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. 5. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. 6. L'accesso alla prestazione dell'assegno ordinario e' preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste per le integrazioni salariali. 7. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e i termini di presentazione dell'istanza di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 8. Il lavoratore che svolga attivita' di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.