Art. 7 Finanziamento 1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5, e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario nella misura dello 0,45%, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo, calcolato sulla retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni ai sensi dell'art. 2; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 1, nella misura del 4% delle retribuzioni perse dal lavoratore. 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma restando l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.