Art. 7 
 
 
                            Finanziamento 
 
  1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5,  e'  dovuto  al
Fondo: 
    a) un contributo ordinario nella misura  dello  0,45%,  ripartito
tra datore di lavoro e lavoratore nella misura,  rispettivamente,  di
due  terzi  ed  un  terzo,  calcolato  sulla   retribuzione   mensile
imponibile ai fini previdenziali di  tutti  i  lavoratori  dipendenti
destinatari delle prestazioni ai sensi dell'art. 2; 
    b) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro  che
ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro  ai  sensi  di  quanto
previsto all'art. 5, comma 1, nella misura del 4% delle  retribuzioni
perse dal lavoratore. 
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma restando
l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art.  40,  comma  7,
del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  3. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni
vigenti  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8  agosto  1995,  n.  335  ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.