Art. 3 Campagne d'informazione su scala nazionale 1. Ai sensi dell'art. 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i produttori di prodotti da fumo attuano, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, campagne di informazione al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo. Le campagne di informazione possono essere attuate dai produttori, anche in collaborazione con enti portatori di interessi del settore, di enti aventi tra i loro scopi la tutela dell'ambiente nonche' di altri enti o associazioni idonei al raggiungimento di tali finalita', attraverso i canali ritenuti piu' idonei ed indipendentemente dalla possibilita' di poter beneficiare delle somme presenti sul Fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 2. I produttori di prodotti da fumo possono anche autonomamente promuovere campagne d'informazione o altre iniziative volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo. 3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destina le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie presenti nel Fondo, in via prioritaria e comunque non in misura inferiore al cinquanta percento, all'attuazione di campagne d'informazione e sensibilizzazione di cui al comma 1. 4. Le campagne di informazione sensibilizzano le amministrazioni, la cittadinanza ed i consumatori sulle tematiche della raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo ed in particolare: sugli effetti nocivi arrecati all'ambiente dall'abbandono dei rifiuti dei prodotti da fumo; sull'obbligo di non gettare ed abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque, nelle caditoie stradali e nel sistema fognario, ed i conseguenti benefici in termini economici e ambientali; sulle sanzioni in caso di violazione dei divieti di abbandono dei rifiuti; sulla possibilita' di attivare per i rifiuti di prodotti da fumo specifiche procedure di raccolta differenziata atte a destinare i rifiuti di prodotti da fumo a specifiche filiere di recupero, piuttosto che al conferimento in discarica.