Art. 4 Installazione dei raccoglitori 1. I comuni, nell'ambito dei proventi di cui all'art. 2, comma 2, ferma restando la facolta' per i comuni stessi di utilizzare eventuali ulteriori risorse disponibili allo scopo nei propri bilanci, installano una rete di raccoglitori per la raccolta di mozziconi dei prodotti da fumo nelle strade, nei parchi nonche' nei luoghi di alta aggregazione sociale, segnalandone la collocazione ed il corretto utilizzo. 2. Su ogni raccoglitore, compatibilmente con le sue caratteristiche, sono riportate informazioni sui danni all'ambiente causati dall'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti. 3. I raccoglitori installati permanentemente in aree esterne e, pertanto, sottoposti agli agenti atmosferici devono essere resistenti all'usura nonche' dotati di sistemi di copertura per evitare l'ingresso di acqua.