(Allegato-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
 
    Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il consiglio di amministrazione e' composto da: 
    a) il rappresentante legale di E.F.I.R.O.; 
    b) il rettore; 
    c) n. 9 consiglieri designati da E.F.I.R.O. 
    2. Il consiglio  di  amministrazione  elegge  nel  suo  seno,  su
proposta   di   E.F.I.R.O.,   il   presidente   del   consiglio    di
amministrazione dell'Universita' fra i membri nominati da E.F.I.R.O. 
    3.   Il   consiglio   di   amministrazione   puo'   nominare   un
vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di  assenza  o
di impedimento. 
    4. I componenti del consiglio di  amministrazione,  ad  eccezione
del rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. 
    5. Partecipa alle sedute del consiglio  di  amministrazione,  con
funzione  di  segretario  e  con  voto   consultivo,   il   direttore
amministrativo, che per la verbalizzazione delle sedute,  puo'  farsi
coadiuvare da un funzionario amministrativo,  appositamente  da  egli
designato. 
    6. Possono, inoltre, essere chiamati a far parte del consiglio di
amministrazione rappresentanti, in numero non  superiore  a  due,  di
organismi pubblici e/o privati i quali si  impegnano  a  versare  per
almeno   un   triennio   un   contributo   per    il    funzionamento
dell'Universita' di importo determinato con  delibera  del  consiglio
stesso. 
    7. L'eventuale mancata designazione di una o piu'  rappresentanti
di E.F.I.R.O. e/o di altri rappresentanti, non inficia  la  validita'
di costituzione  del  consiglio;  essi  pertanto  vanno  espunti  dal
calcolo del quorum sia strutturale e sia funzionale. 
    8. Il consiglio  di  amministrazione  e'  validamente  costituito
quando il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice. 
    9. Le  deliberazioni  sono  prese  a  maggioranza  dei  voti  dei
presenti, in caso di parita' prevale il voto del  presidente;  quelle
relative alle modifiche di Statuto e all'approvazione dei  principali
regolamenti, di cui al successivo art. 11, comma 3, lettere  v),  x),
z), gg) sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti. 
    10.  Il  consiglio  di  amministrazione   viene   convocato   dal
presidente, ovvero quando ne  faccia  richiesta  la  maggioranza  dei
consiglieri in carica. 
    11. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno ed  essere
inviata ai componenti del consiglio, di norma, almeno 5 giorni  prima
dell'adunanza con qualsiasi mezzo scritto, ivi  compreso  telefax  ed
e-mail; in casi di urgenza e' sufficiente il preavviso di un giorno e
per i casi di estrema  urgenza  la  convocazione  puo'  avvenire  «ad
horas». 
    12. Ad ogni scadenza del mandato, E.F.I.R.O., di norma almeno  un
mese prima, attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio  di
amministrazione. in caso di mancata nomina il consiglio uscente resta
validamente in carica fino al suo  rinnovo  ed  agisce  con  tutti  i
poteri previsti dal presente Statuto. 
    13. Le riunioni  del  consiglio  di  amministrazione  qualora  il
presidente ne  ravvisi  la  necessita',  possono  essere  validamente
tenute in videoconferenza, teleconferenza, o  in  audioconferenza,  a
condizione che tutti i partecipanti possano essere  identificati  dal
presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro  consentito
di seguire la discussione e  di  intervenire  in  tempo  reale  nella
trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito  lo  scambio
di documenti relativi a tali argomenti e che di  tutto  quanto  sopra
venga  dato  atto   nel   relativo   verbale.   Verificandosi   detti
presupposti,  la  riunione  del  consiglio  di   amministrazione   si
considera tenuta nel luogo in cui si  trovano  il  presidente  ed  il
segretario. 
    14. Le riunioni del consiglio di amministrazione  e  le  relative
deliberazioni devono essere trascritte  su  apposito  libro  numerato
progressivamente in ogni  pagina,  preventivamente  bollata  in  ogni
foglio e vidimata dall'ufficio del registro o da un notaio  ai  sensi
dell'art. 2215 cc. Il libro suddetto puo'  essere  formato  e  tenuto
anche con strumenti informatici.