Art. 10. Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' composto da: a) il rappresentante legale di E.F.I.R.O.; b) il rettore; c) n. 9 consiglieri designati da E.F.I.R.O. 2. Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, su proposta di E.F.I.R.O., il presidente del consiglio di amministrazione dell'Universita' fra i membri nominati da E.F.I.R.O. 3. Il consiglio di amministrazione puo' nominare un vice-presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. 4. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del rettore, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il rettore rimane in carica per l'intera durata del suo mandato. 5. Partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione, con funzione di segretario e con voto consultivo, il direttore amministrativo, che per la verbalizzazione delle sedute, puo' farsi coadiuvare da un funzionario amministrativo, appositamente da egli designato. 6. Possono, inoltre, essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e/o privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del consiglio stesso. 7. L'eventuale mancata designazione di una o piu' rappresentanti di E.F.I.R.O. e/o di altri rappresentanti, non inficia la validita' di costituzione del consiglio; essi pertanto vanno espunti dal calcolo del quorum sia strutturale e sia funzionale. 8. Il consiglio di amministrazione e' validamente costituito quando il numero dei componenti raggiunga la maggioranza semplice. 9. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parita' prevale il voto del presidente; quelle relative alle modifiche di Statuto e all'approvazione dei principali regolamenti, di cui al successivo art. 11, comma 3, lettere v), x), z), gg) sono assunte con la maggioranza assoluta dei componenti. 10. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri in carica. 11. La convocazione deve riportare l'ordine del giorno ed essere inviata ai componenti del consiglio, di norma, almeno 5 giorni prima dell'adunanza con qualsiasi mezzo scritto, ivi compreso telefax ed e-mail; in casi di urgenza e' sufficiente il preavviso di un giorno e per i casi di estrema urgenza la convocazione puo' avvenire «ad horas». 12. Ad ogni scadenza del mandato, E.F.I.R.O., di norma almeno un mese prima, attiva le procedure per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione. in caso di mancata nomina il consiglio uscente resta validamente in carica fino al suo rinnovo ed agisce con tutti i poteri previsti dal presente Statuto. 13. Le riunioni del consiglio di amministrazione qualora il presidente ne ravvisi la necessita', possono essere validamente tenute in videoconferenza, teleconferenza, o in audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi detti presupposti, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario. 14. Le riunioni del consiglio di amministrazione e le relative deliberazioni devono essere trascritte su apposito libro numerato progressivamente in ogni pagina, preventivamente bollata in ogni foglio e vidimata dall'ufficio del registro o da un notaio ai sensi dell'art. 2215 cc. Il libro suddetto puo' essere formato e tenuto anche con strumenti informatici.