(Allegato-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
 
             Competenze del consiglio di amministrazione 
 
    1. Spettano al consiglio di amministrazione i  piu'  ampi  poteri
tanto di ordinaria quanto di  straordinaria  amministrazione  per  il
governo dell'Universita'. Il consiglio  di  amministrazione  delibera
gli  atti  fondamentali  di  governo  dell'Universita',  al  fine  di
assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali. 
    2.   Il   consiglio   di   amministrazione   cura   la   gestione
economico-finanziaria e patrimoniale dell'Universita' e  ne  assicura
lo svolgimento delle attivita',  ferme  restando  le  competenze  del
senato accademico e dei consigli di facolta' per  le  valutazioni  di
ordine scientifico e didattico. 
    3. Il consiglio di amministrazione: 
    a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in
funzione delle finalita'  istituzionali  e  ne  delibera  i  relativi
programmi; 
    b) approva, sentito E.F.I.R.O., il piano strategico  e  il  piano
programmatico; 
    c) nomina, su proposta dell'E.F.I.R.O., il rettore scelto tra  le
personalita' del mondo accademico o della vita sociale  nazionale  ed
internazionale di riconosciuto valore e  qualificazione  scientifica,
imprenditoriale, culturale e del lavoro; 
    d) puo'  nominare  tra  i  professori,  su  conforme  parere  del
rettore, un prorettore che esercita le funzioni del rettore  in  caso
di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica; 
    e) nomina, su conforme  decisione  di  E.F.I.R.O.,  il  direttore
amministrativo scelto tra dirigenti pubblici e  privati,  ovvero  tra
manager o esperti del settore italiani e stranieri; 
    f) nomina il presidente ed i membri  del  nucleo  di  valutazione
interno  e  del  collegio  dei  revisori  dei  conti  ed  approva  il
regolamento di funzionamento; 
    g) nomina due soggetti da aggregare al nucleo di valutazione  per
la valutazione di docenti e ricercatori ai sensi  dell'art.  6  della
legge n. 240/2010; 
    h) nomina i membri del presidio di qualita' e  della  commissione
paritetica (i rappresentanti degli studenti  vengono  nominati  sulla
base di apposito regolamento); 
    i)  approva,  su  conforme  parere  di  E.F.I.R.O.  il   bilancio
previsionale e il conto consuntivo; 
    j) approva, sulla base di apposito e specifico  budget  stabilito
da E.F.I.R.O., i ruoli organici del personale docente e ricercatore e
decide in ordine  alla  loro  assunzione,  ivi  comprese  quelle  dei
docenti a contratto, applicando la normativa  generale  universitaria
stabilita dalla legge n. 240/2010; 
    k)  stabilisce  il  fondo  di  incentivazioni   per   docenti   e
ricercatori strutturati; 
    l) approva, sulla base di apposito e specifico  budget  stabilito
da  E.F.I.R.O.,  i   ruoli   organici   del   personale   tecnico   -
amministrativo (ivi compresi i dirigenti) sulla base  delle  esigenze
delle   strutture   didattiche,   scientifiche   e    amministrative,
definendone l'organigramma che individua i vari uffici, i ruoli e  le
competenze del personale e adotta ogni provvedimento organizzativo  o
disciplinare nei suoi confronti; 
    m) assume i provvedimenti relativi all'assunzione del personale e
al trattamento giuridico ed economico, nel  rispetto  dei  limiti  di
bilancio; 
    n)  delibera,  sentito  il  senato  accademico,  l'istituzione  e
l'attivazione di nuovi corsi di studio, nonche' la  loro  modifica  o
disattivazione e  ogni  altra  iniziativa  didattica  prevista  dalla
normativa vigente; 
    o) definisce la carta dei servizi e il contratto con lo studente,
ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza  al
rettore; 
    p) destina, su conforme decisione di E.F.I.R.O., i fondi,  propri
o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca,  sulla
base delle finalita' proprie dell'Universita',  anche  tenendo  conto
delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche; 
    q) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e  dei
contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il  diritto
allo studio; 
    r) delibera, su proposta del senato accademico,  il  conferimento
di lauree honoris causa, nonche' nei limiti delle somme  apposite  di
bilancio, il conferimento di premi e borse di studio; 
    s)  delibera,  sentito  il  senato  accademico,  la  stipula   di
convenzioni con altre universita' o centri di  ricerca  e  con  altri
soggetti pubblici o privati; 
    t)  decide  sulle  questioni  patrimoniali   dell'Universita'   e
delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese
a carico del bilancio; 
    u) delibera sulla costituzione in giudizio  dell'Universita'  nel
caso di liti attive o passive; 
    v) delibera lo Statuto e le sue  modifiche  in  conformita'  alla
normativa vigente e sulla scorta di parere positivo di E.F.I.R.O.  ed
approva i regolamenti in esso richiamati; 
    w) approva il regolamento per i docenti 
    x)  delibera  i  regolamenti  dell'Universita'  ai  sensi   degli
articoli 6 e  7  della  legge  n.  168/89,  fatta  eccezione  per  il
regolamento didattico di Ateneo,  nonche'  per  i  regolamenti  delle
facolta' deliberati dai rispettivi consigli di facolta'; 
    y) puo' affidare  a  singoli  componenti  del  consiglio  stesso,
ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti,  compiti  istruttori,
consultivi e operativi; 
    z) delibera, su proposta del senato  accademico,  il  regolamento
didattico di Ateneo  e  quello  per  le  attivita'  di  informazione,
orientamento e tutorato destinate agli studenti; 
    aa) determina, sentito E.F.I.R.O. e  su  proposta  del  direttore
amministrativo, tutti i compensi per il  personale  docente,  tecnico
amministrativo e qualsiasi organo dell'Universita' o soggetto  quando
la misura non sia regolata da disposizioni normative inderogabili; 
    bb) delibera, sentito il senato accademico, la  costituzione  dei
dipartimenti e/o centri dipartimentali; 
    cc) nomina i presidi di facolta' e i direttori di dipartimento  e
dei centri interdipartimentali che durano in carica un triennio; 
    dd) definisce, su conforme decisione di  E.F.I.R.O.,  le  risorse
finanziarie necessarie alla copertura dei  posti  dei  professori  di
ruolo e dei ricercatori, dei docenti  a  contratto,  ivi  compresi  i
tutor ed esperti linguistici; 
    ee) delibera in merito alla nomina dei  tutor,  collaboratori  ed
esperti linguistici e alla stipula dei relativi contratti; 
    ff) definisce annualmente l'entita' del fondo da  destinare  alla
ricerca, ai convegni e alle  pubblicazioni  da  erogare  in  base  ad
apposite discipline; 
    gg) delibera il regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e
la  contabilita'  secondo  le  normative  vigenti.  In   particolare,
delibera  il   regolamento   per   il   funzionamento   dei   servizi
amministrativi  e  contabili  dell'Universita',  quello  relativo  ai
compiti ed al funzionamento del collegio dei revisori dei conti e del
nucleo di valutazione, nonche' quello per la disciplina  dello  stato
giuridico  e  del  trattamento  economico   del   personale   tecnico
amministrativo; 
    hh)   delibera   su   ogni   altro   argomento    di    interesse
dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi; 
    ii) delibera l'attivazione di eventuali  sedi  decentrate,  anche
all'estero, nel rispetto della normativa vigente; 
    jj) delibera l'attivazione o disattivazione di singoli  corsi  di
studio su proposta del senato accademico; 
    kk) delibera, su proposta del senato accademico, l'istituzione di
nuove facolta', nuovi corsi di studi e nuovi dipartimenti; 
    ll) delibera, sentito il senato accademico, il codice etico e  le
sue modifiche in conformita' alla normativa vigente.