Art. 12. Presidente del consiglio di amministrazione 1. Il presidente del consiglio di amministrazione: a) ha la rappresentanza legale dell'Universita', anche ai fini del decreto legislativo n. 81/2008; b) convoca e presiede il consiglio stesso; c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del senato accademico; d) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dal presente Statuto, nonche' i poteri ad esso delegati dal consiglio di amministrazione; e) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica; f) adotta, in caso di necessita' e/o di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica.