(Allegato-art. 12)
 
                              Art. 12. 
 
 
             Presidente del consiglio di amministrazione 
 
    1. Il presidente del consiglio di amministrazione: 
    a) ha la rappresentanza legale dell'Universita',  anche  ai  fini
del decreto legislativo n. 81/2008; 
    b) convoca e presiede il consiglio stesso; 
    c) fa parte di diritto, per la durata del suo mandato, del senato
accademico; 
    d) esercita tutte le altre competenze attribuitegli dal  presente
Statuto,  nonche'  i  poteri  ad  esso  delegati  dal  consiglio   di
amministrazione; 
    e)  cura  l'esecuzione  delle  deliberazioni  del  consiglio   di
amministrazione, fatte salve le competenze  del  rettore  in  materia
scientifica e didattica; 
    f) adotta, in caso di necessita' e/o di urgenza, provvedimenti di
competenza del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per  la
ratifica.