(Allegato-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
 
                  Competenze del senato accademico 
 
    1.  Il  senato  accademico  esercita   le   competenze   relative
all'ordinamento,  alla  programmazione  ed  al  coordinamento   delle
attivita' didattiche e di ricerca che non siano  riservate  ad  altri
organi previsti dal presente Statuto. 
    2. In particolare  il  senato  accademico  esercita  le  seguenti
attribuzioni: 
    a) formula proposte ed esprime pareri sui programmi  di  sviluppo
dell'Universita'; 
    b) formula  proposte  in  merito  agli  indirizzi  dell'attivita'
didattica e di ricerca; 
    c) delibera il regolamento didattico  di  Ateneo  e  le  relative
modifiche,  su  proposta  dei  consigli  di  facolta'  e  sentito  il
consiglio di amministrazione; 
    d) formula pareri e  proposte  in  ordine  all'adozione  ed  alla
modifica dello Statuto, nell'ambito delle proprie competenze; 
    e) propone al consiglio  di  amministrazione,  sulla  base  delle
esigenze didattiche e scientifiche delle facolta' e dei Dipartimenti,
l'assegnazione dei posti di ruolo  di  professori  e  ricercatori  ai
settori scientifico-disciplinari, nel rispetto dei piani di  sviluppo
dell'Universita'; 
    f) propone al consiglio  di  amministrazione,  sulla  base  delle
esigenze didattiche delle facolta',  l'attivazione  di  incarichi  di
insegnamento, attribuiti mediante  contratti  di  diritto  privato  a
docenti e ricercatori di altre Universita', anche  straniere,  e/o  a
studiosi ed esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale  e
scientifica, anche  di  cittadinanza  straniera,  estranei  al  corpo
accademico dell'Universita'; 
    g) propone al consiglio  di  amministrazione,  sulla  base  delle
esigenze didattiche delle facolta', l'attivazione di contratti aventi
per oggetto lo svolgimento di attivita' di tutoraggio agli studenti a
soggetti esperti nei rispettivi ambiti disciplinari e  negli  aspetti
tecnico-comunicativi della didattica on line; 
    h) esprime parere sull'istituzione di master di I e  II  livello,
corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta  formazione  e
di aggiornamento proposti dai consigli di facolta'; 
    i) propone al consiglio di amministrazione il  regolamento  delle
attivita' di informazione e orientamento destinate agli studenti; 
    j) propone al consiglio di amministrazione  la  ripartizione  dei
fondi per la didattica e la ricerca, tenuto conto  delle  indicazioni
delle strutture didattiche e scientifiche; 
    k) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione di nuove
facolta', di nuovi corsi di studio e di nuovi curricula,  nei  limiti
del bilancio e nel rispetto della normativa vigente; 
    l) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle  norme
dell'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri
organi previsti dal presente Statuto; 
    m) definisce i contenuti  dei  corsi  di  studio  deliberati  dal
consiglio  di  amministrazione,  nel   rispetto   degli   ordinamenti
didattici vigenti anche in relazione alle classi di  cui  al  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
    n) valida e certifica il contenuto dei corsi  di  studio  di  cui
alla  lettera  precedente,  ed  il   relativo   materiale   didattico
videoregistrato ed i servizi offerti; 
    o) approva il Manifesto generale degli studi; 
    p) con il parere favorevole  del  consiglio  di  amministrazione,
adotta la carta dei servizi, che deve anche indicare  la  metodologia
didattica adottata ed i livelli di  servizio  offerti,  oltreche'  le
indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003; 
    q) esprime il proprio parere al consiglio di  amministrazione  in
merito alla istituzione delle facolta' e dei dipartimenti nonche'  in
merito al loro regolamento interno; 
    r) esprime il proprio parere al consiglio di  amministrazione  in
merito alla modifica e disattivazione delle facolta',  dei  corsi  di
studio,  o  di  corsi   post-universitari,   nonche'   dei   relativi
ordinamenti didattici; 
    s) esprime il proprio parere al consiglio  di  amministrazione  a
proposito  della  predisposizione  e  realizzazione  di  ogni   altra
attivita' formativa offerta e dei relativi contenuti; 
    t) esprime pareri e formula proposte  in  ordine  ai  criteri  di
ammissione ai corsi di  studio  e  alla  valutazione  della  carriera
pregressa degli studenti; 
    u) propone al consiglio di amministrazione i progetti di  ricerca
e ne organizza la realizzazione; 
    v) programma le attivita' didattiche dei corsi di studio e  delle
altre attivita' formative; 
    w)  approva  il  regolamento  didattico  di  Ateneo  sentito   il
consiglio di amministrazione; 
    x) approva il regolamento generale di Ateneo sentito il consiglio
di amministrazione; 
    y) esprime il proprio  parere  al  consiglio  di  amministrazione
sulle modifiche di statuto e sull'adozione  e  modifiche  del  codice
etico. 
    3. Il senato accademico e' convocato dal rettore, di norma,  ogni
tre mesi o  su  richiesta  motivata  di  almeno  la  meta'  dei  suoi
componenti.