(Allegato-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
 
                              Facolta' 
 
    1. La facolta'  organizza  e  coordina  le  attivita'  didattiche
finalizzate al conferimento  dei  titoli  accademici  previsti  dalla
normativa vigente e dal presente Statuto. 
    2. Il consiglio di facolta' e' cosi' composto: 
    il preside; 
    i professori di ruolo di prima e di seconda fascia; 
    i professori straordinari ex art. 1, comma 12 legge n. 240/2010; 
    i  ricercatori  universitari  in  ragione  di  uno  ogni  quattro
ricercatori della facolta', con un minimo di uno; 
    i professori a contratto in ragione di uno ogni quattro. 
    3. Funge da segretario un professore di ruolo  o  un  ricercatore
strutturato.