Art. 16. Facolta' 1. La facolta' organizza e coordina le attivita' didattiche finalizzate al conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto. 2. Il consiglio di facolta' e' cosi' composto: il preside; i professori di ruolo di prima e di seconda fascia; i professori straordinari ex art. 1, comma 12 legge n. 240/2010; i ricercatori universitari in ragione di uno ogni quattro ricercatori della facolta', con un minimo di uno; i professori a contratto in ragione di uno ogni quattro. 3. Funge da segretario un professore di ruolo o un ricercatore strutturato.