(Allegato-art. 17)
 
                              Art. 17. 
 
 
                               Preside 
 
    1. Il preside rappresenta la facolta', ne promuove e ne  coordina
l'attivita', sovrintende al regolare  funzionamento  della  stessa  e
cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di facolta'. 
    2. In caso di attivazione di una sola  facolta'  le  funzioni  di
preside della facolta' sono svolte dal rettore. 
    3. In particolare il preside: 
    a) convoca e presiede il consiglio di facolta', predisponendo  il
relativo ordine del giorno; 
    b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto  e  di
regolamento per quanto attiene alle attivita' didattiche; 
    c)  verifica  la  qualita'  del  materiale  didattico  posto   in
piattaforma, ne richiede il periodico aggiornamento e cura l'ordinato
svolgimento delle attivita' didattiche  della  facolta',  avvalendosi
della collaborazione dei docenti responsabili dei corsi di  studio  e
coordinando le attivita' dei corsi di laurea e di laurea magistrale; 
    d) e' membro di diritto del senato accademico; 
    e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base
alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 
    4.  Il  preside  di  facolta'  e'  nominato  dal   consiglio   di
amministrazione fra i professori di ruolo dell'Universita',  dura  in
carica tre anni e puo' essere riconfermato.