(Allegato-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
 
                        Consiglio di facolta' 
 
    1. Al consiglio di facolta'  spettano  le  attribuzioni  ad  esso
demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte  salve  quelle
che il presente Statuto conferisce ad altri organi. 
    2. In particolare il consiglio di facolta': 
    a) delibera, nell'osservanza della legge e del presente  Statuto,
il regolamento della facolta', previo parere favorevole del consiglio
di amministrazione; 
    b) delibera su tutte le questioni inerenti  ai  corsi  di  studio
della facolta'; 
    c) programma e organizza l'attivita' didattica in modo vincolante
per i  docenti  e  per  i  tutor,  nel  rispetto  della  liberta'  di
insegnamento; verifica la qualita' del materiale didattico  posto  in
piattaforma, ne richiede  il  periodico  aggiornamento;  coordina  lo
svolgimento  delle  attivita'  didattiche  in  conformita'   con   le
disposizioni ministeriali; 
    d) formula proposte al senato accademico in ordine  a  tutti  gli
atti  per  la  copertura  degli  insegnamenti  attivati,  sentiti   i
dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei
rispettivi tutor; 
    e) individua e aggiorna periodicamente fattori  di  qualita'  del
servizio  relativi  all'attivita'  didattica,   cui   uniformare   il
contenuto e le prescrizioni contenute nella carta dei servizi; 
    f) adotta criteri e linee guida per le valutazioni delle carriere
pregresse degli studenti in ingresso e ne valuta  l'attribuzione  dei
corrispondenti CFU, stabilendo gli eventuali  debiti  formativi  alla
stregua delle istruttorie predisposte dagli uffici  universitari.  In
merito puo' delegare una o piu' commissioni costituite dai docenti; 
    g) provvede alla nomina dei cultori della materia; 
    h) adotta criteri generali per la costituzione delle  commissioni
di esame; 
    i) propone l'istituzione di master di I e II livello di corsi  di
perfezionamento,  di  specializzazione,  di  alta  formazione  e   di
aggiornamento; 
    l) delibera il calendario delle attivita' didattiche; 
    m) formula proposte per il  conferimento  delle  lauree  «honoris
causa» e del titolo di professore emerito ai sensi dell'art. 111  del
Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592.