Art. 18. Consiglio di facolta' 1. Al consiglio di facolta' spettano le attribuzioni ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, fatte salve quelle che il presente Statuto conferisce ad altri organi. 2. In particolare il consiglio di facolta': a) delibera, nell'osservanza della legge e del presente Statuto, il regolamento della facolta', previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; b) delibera su tutte le questioni inerenti ai corsi di studio della facolta'; c) programma e organizza l'attivita' didattica in modo vincolante per i docenti e per i tutor, nel rispetto della liberta' di insegnamento; verifica la qualita' del materiale didattico posto in piattaforma, ne richiede il periodico aggiornamento; coordina lo svolgimento delle attivita' didattiche in conformita' con le disposizioni ministeriali; d) formula proposte al senato accademico in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati, sentiti i dipartimenti in merito alle esigenze della ricerca scientifica, e dei rispettivi tutor; e) individua e aggiorna periodicamente fattori di qualita' del servizio relativi all'attivita' didattica, cui uniformare il contenuto e le prescrizioni contenute nella carta dei servizi; f) adotta criteri e linee guida per le valutazioni delle carriere pregresse degli studenti in ingresso e ne valuta l'attribuzione dei corrispondenti CFU, stabilendo gli eventuali debiti formativi alla stregua delle istruttorie predisposte dagli uffici universitari. In merito puo' delegare una o piu' commissioni costituite dai docenti; g) provvede alla nomina dei cultori della materia; h) adotta criteri generali per la costituzione delle commissioni di esame; i) propone l'istituzione di master di I e II livello di corsi di perfezionamento, di specializzazione, di alta formazione e di aggiornamento; l) delibera il calendario delle attivita' didattiche; m) formula proposte per il conferimento delle lauree «honoris causa» e del titolo di professore emerito ai sensi dell'art. 111 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.