Art. 21. Consiglio di dipartimento 1. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo presiede, dai docenti afferenti e da rappresentanti degli studenti e di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti. 2. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento. In particolare: a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al consiglio di amministrazione; c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; d) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti; e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione; f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento; g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al senato accademico e al consiglio di amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica; h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione, al consiglio di amministrazione.