(Allegato-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
 
                      Consiglio di dipartimento 
 
    1. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo
presiede, dai docenti afferenti e da rappresentanti degli studenti  e
di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti. 
    2. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di  programmazione  e
di gestione delle attivita' del dipartimento. In particolare: 
    a) delibera sulle domande  di  afferenza  dei  professori,  degli
studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano  istituiti,  e  dei
collaboratori all'attivita' di ricerca; 
    b) formula proposte di posti di ruolo docente e  ricercatore  che
vengono trasmessi alle facolta',  sulla  base  di  un  circostanziato
piano di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le  coordinino
con le  esigenze  didattiche  e  le  rinviino  per  la  decisione  al
consiglio di amministrazione; 
    c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui
risultati dell'attivita' di ricerca; 
    d) provvede  agli  adempimenti  relativi  all'organizzazione  dei
corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca, ove istituiti; 
    e) approva convenzioni, contratti e atti  negoziali,  secondo  le
condizioni e nel rispetto  dei  limiti  stabiliti  dal  consiglio  di
amministrazione; 
    f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del  personale
e dei mezzi a disposizione del dipartimento; 
    g) avanza richieste di spazi,  di  personale,  di  servizi  e  di
risorse  finanziarie  al  senato  accademico  e   al   consiglio   di
amministrazione, motivate sulla base dell'attivita' di ricerca svolta
e programmata e dei servizi effettivamente offerti  a  supporto  alla
didattica; 
    h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e  lo  invia,  per
l'approvazione, al consiglio di amministrazione.