(Allegato-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
 
                     Consiglio di corso di studi 
 
    1. Il consiglio del corso di studi, per quanto di sua competenza: 
    a) coordina l'attivita' didattica; 
    b)  esamina  ed  approva  i  piani  di  studio  presentati  dagli
studenti; 
    c) sperimenta nuove modalita' didattiche; 
    d) formula proposte e pareri al consiglio di facolta'; 
    e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal  consiglio
di facolta'. 
    2. Fanno parte del consiglio: 
    a)  i  professori,  ivi  compresi  quelli  a   contratto,   delle
discipline impartite nell'ambito del corso; 
    b) i ricercatori confermati e i ricercatori a  tempo  determinato
ai quali e' conferito un corso di insegnamento; 
    c) i coordinatori dei tutor; 
    d) un rappresentante degli studenti. 
    3. Le modalita' di elezione delle rappresentanze ed il numero dei
rappresentanti di cui alla  lettera  d)  del  comma  precedente  sono
stabilite da regolamento.