Art. 22. Consiglio di corso di studi 1. Il consiglio del corso di studi, per quanto di sua competenza: a) coordina l'attivita' didattica; b) esamina ed approva i piani di studio presentati dagli studenti; c) sperimenta nuove modalita' didattiche; d) formula proposte e pareri al consiglio di facolta'; e) svolge tutte le altre funzioni ad esso delegate dal consiglio di facolta'. 2. Fanno parte del consiglio: a) i professori, ivi compresi quelli a contratto, delle discipline impartite nell'ambito del corso; b) i ricercatori confermati e i ricercatori a tempo determinato ai quali e' conferito un corso di insegnamento; c) i coordinatori dei tutor; d) un rappresentante degli studenti. 3. Le modalita' di elezione delle rappresentanze ed il numero dei rappresentanti di cui alla lettera d) del comma precedente sono stabilite da regolamento.