(Allegato-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
 
         Strutture amministrative e direttore amministrativo 
 
    1. L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata
dal consiglio di amministrazione. 
    2. Alla direzione della struttura amministrativa e'  preposto  il
direttore amministrativo. 
    3. Il direttore amministrativo  e'  l'organo  responsabile  della
complessiva gestione e  organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse
strumentali  e  del  personale  tecnico-amministrativo   dell'Ateneo.
Nell'esercizio  delle  sue  funzioni  e'  tenuto  al  rispetto  degli
indirizzi fornitigli dal consiglio di amministrazione. 
    4. Il direttore amministrativo in particolare: 
    a) propone le risorse e i profili  professionali  necessari  allo
svolgimento dei compiti dell'ufficio cui e' preposto  anche  al  fine
dell'elaborazione  del  documento  di  programmazione  triennale  del
fabbisogno di personale; 
    b) affida gli obiettivi ai responsabili di  ciascuna  delle  aree
amministrative; 
    c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate entro i limiti
stabiliti dal consiglio di amministrazione; 
    d)  emette,  salva  diversa  determinazione  del   consiglio   di
amministrazione, congiuntamente al presidente gli ordinativi di spesa
entro i termini ed i limiti fissati dal consiglio di amministrazione; 
    e) dirige, coordina  e  controlla  l'attivita'  dei  responsabili
delle  macroaree  e  delle  aree   nonche'   dei   responsabili   dei
procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso  di
inerzia; 
    f) predispone, d'intesa con il presidente, il bilancio di  Ateneo
di previsione annuale e il bilancio di Ateneo di esercizio; 
    g)  predispone,  se   ritenuto   opportuno   dal   consiglio   di
amministrazione, d'intesa con il presidente e il rettore, il bilancio
sociale; 
    h) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale
e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 
    i) partecipa alle riunioni del senato accademico e del  consiglio
di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto; 
    l) coordina le strutture decentrate; 
    m) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente  Statuto
e dai regolamenti. 
    5.  L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  regolato   con
contratto di lavoro a  tempo  determinato  ovvero  di  collaborazione
continuativa di diritto privato di durata non superiore a  tre  anni,
rinnovabile. Il  contratto  definisce  i  diritti  ed  i  doveri  del
direttore amministrativo ed il relativo trattamento economico che  e'
determinato dal consiglio di amministrazione. In caso di conferimento
dell'incarico ad un dipendente dell'Universita' o di altro Ateneo, lo
stesso viene collocato in aspettativa  senza  assegni  per  tutta  la
durata del contratto.