Art. 23. Strutture amministrative e direttore amministrativo 1. L'organizzazione della struttura amministrativa e' determinata dal consiglio di amministrazione. 2. Alla direzione della struttura amministrativa e' preposto il direttore amministrativo. 3. Il direttore amministrativo e' l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni e' tenuto al rispetto degli indirizzi fornitigli dal consiglio di amministrazione. 4. Il direttore amministrativo in particolare: a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui e' preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; b) affida gli obiettivi ai responsabili di ciascuna delle aree amministrative; c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate entro i limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione; d) emette, salva diversa determinazione del consiglio di amministrazione, congiuntamente al presidente gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal consiglio di amministrazione; e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei responsabili delle macroaree e delle aree nonche' dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia; f) predispone, d'intesa con il presidente, il bilancio di Ateneo di previsione annuale e il bilancio di Ateneo di esercizio; g) predispone, se ritenuto opportuno dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il presidente e il rettore, il bilancio sociale; h) svolge le attivita' di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; i) partecipa alle riunioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto; l) coordina le strutture decentrate; m) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti. 5. L'incarico di direttore amministrativo e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti ed i doveri del direttore amministrativo ed il relativo trattamento economico che e' determinato dal consiglio di amministrazione. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente dell'Universita' o di altro Ateneo, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.