(Allegato-art. 24)
 
                              Art. 24. 
 
 
                        Nucleo di valutazione 
 
    1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di  procedere
alla  valutazione  interna  della  gestione   amministrativa,   delle
attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno  agli
studenti meritevoli, verificando, anche mediante analisi  comparative
dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo  delle  risorse,  la
produttivita'   della   ricerca   e    della    didattica,    nonche'
l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 
    2. Il nucleo di valutazione ha altresi' competenza ad esprimersi,
in base alle direttive ANVUR, in materia del sistema AQ di Ateneo. 
    3.  Il  nucleo  di  valutazione,  affiancato  da  due  componenti
docenti, anche esterni all'Universita',  appositamente  nominati  dal
consiglio  di  amministrazione,  costituira'   la   «Commissione   di
valutazione delle attivita' di professori e  ricercatori  strutturati
ex art. 6, comma 14 della legge n. 240/2010»; la  valutazione  andra'
effettuata ai sensi e per gli effetti del «Regolamento sugli  impegni
di ricerca e di didattica dei professori e dei  ricercatori  a  tempo
determinato   e   a   tempo    indeterminato    incardinati    presso
l'Universita'». 
    4. Il nucleo di valutazione, la cui composizione  e'  determinata
dal consiglio di amministrazione, e' costituita da un minimo  di  tre
ad un massimo di cinque membri particolarmente esperti, di cui almeno
tre  esterni  all'Universita'.  La  nomina  del  presidente   e   dei
componenti  spetta  allo   stesso   consiglio   di   amministrazione.
L'Universita' provvede al personale e ai  servizi  di  supporto  alle
attivita' del Nucleo. 
    5. L'Universita' assicura al nucleo  di  valutazione  l'autonomia
operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle  informazioni
necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti  nel  rispetto
della normativa e tutela della privacy. 
    6. I componenti del nucleo di valutazione  di  Ateneo  durano  in
carica tre anni e possono essere riconfermati.