Art. 24. Nucleo di valutazione 1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di procedere alla valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno agli studenti meritevoli, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa. 2. Il nucleo di valutazione ha altresi' competenza ad esprimersi, in base alle direttive ANVUR, in materia del sistema AQ di Ateneo. 3. Il nucleo di valutazione, affiancato da due componenti docenti, anche esterni all'Universita', appositamente nominati dal consiglio di amministrazione, costituira' la «Commissione di valutazione delle attivita' di professori e ricercatori strutturati ex art. 6, comma 14 della legge n. 240/2010»; la valutazione andra' effettuata ai sensi e per gli effetti del «Regolamento sugli impegni di ricerca e di didattica dei professori e dei ricercatori a tempo determinato e a tempo indeterminato incardinati presso l'Universita'». 4. Il nucleo di valutazione, la cui composizione e' determinata dal consiglio di amministrazione, e' costituita da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri particolarmente esperti, di cui almeno tre esterni all'Universita'. La nomina del presidente e dei componenti spetta allo stesso consiglio di amministrazione. L'Universita' provvede al personale e ai servizi di supporto alle attivita' del Nucleo. 5. L'Universita' assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy. 6. I componenti del nucleo di valutazione di Ateneo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.