(Allegato-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
 
                       Collegio di disciplina 
 
    1.  Al  collegio  di  disciplina   sono   attribuite   competenze
istruttorie in materia di procedimenti disciplinari nei confronti dei
professori, dei ricercatori universitari e degli studenti. Esso opera
nel rispetto del contraddittorio. 
    2. Il collegio e'  composto  da  tre  componenti,  dei  quali  un
professore ordinario e/o straordinario, un professore associato e  un
ricercatore a tempo indeterminato, tutti in regime di tempo pieno. 
    3. I componenti  del  collegio  sono  nominati  con  decreto  dal
presidente  e   del   rettore,   su   proposta   del   consiglio   di
amministrazione,  durano  in  carica  due  anni  e   possono   essere
riconfermati. La presidenza, di norma, e' affidata ad  un  professore
ordinario. 
    4. Il collegio delibera a maggioranza dei voti dei componenti. 
    5. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore,  che,
per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione  di  una  sanzione
piu' grave della censura tra quelle previste dall'art. 87  del  Testo
unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al  regio  decreto
31 agosto 1933, n.  1592,  entro  trenta  giorni  dal  momento  della
conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio  di  disciplina,
formulando motivata proposta. 
    6. Il collegio  di  disciplina,  udito  il  rettore,  nonche'  il
professore  o  il  ricercatore  sottoposto  ad  azione  disciplinare,
eventualmente assistito da un  difensore  di  fiducia,  entro  trenta
giorni esprime parere sulla proposta  avanzata  dal  rettore  sia  in
relazione alla rilevanza dei fatti  sul  piano  disciplinare  sia  in
relazione al tipo di sanzione da irrogare e  trasmette  gli  atti  al
consiglio  di  amministrazione  per  l'assunzione  delle  conseguenti
deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato
dalla normativa vigente. 
    7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il rettore, su
conforme decisione del  consiglio  di  amministrazione,  infligge  la
sanzione ovvero  dispone  l'archiviazione  del  procedimento  e  cio'
conformemente  al  parere  vincolante  espresso   dal   collegio   di
disciplina. 
    8. Il procedimento si estingue nel termine di centoottanta giorni
decorrenti dalla data di avvio dello stesso. Il  termine  e'  sospeso
fino alla  ricostituzione  del  collegio  di  disciplina  ovvero  del
consiglio di amministrazione nel  caso  in  cui  siano  in  corso  le
operazioni  preordinate  alla  formazione   dello   stesso   che   ne
impediscono  il  regolare  funzionamento.  Il  termine  e'   altresi'
sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non  superiore  a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il  collegio
ritenga di dover acquisire ulteriori  atti  o  documenti  per  motivi
istruttori. Il rettore e' tenuto a  dare  esecuzione  alle  richieste
istruttorie avanzate dal collegio.