(Allegato-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
 
                      Gradazione delle sanzioni 
 
    Ai professori  di  ruolo  possono  essere  inflitte,  secondo  la
gravita' delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 
    la censura; 
    la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 
    la destituzione  senza  perdita  del  diritto  a  pensione  o  ad
assegni.