(Allegato-art. 30)
 
                              Art. 30. 
 
 
                        Presidio di qualita' 
 
    1. Il presidio della qualita' organizza, monitora e  supervisiona
lo svolgimento delle procedure di assicurazione della  qualita'  (AQ)
di Ateneo relativamente ai servizi erogati,  alla  didattica  e  alla
ricerca.  Svolge  funzioni  di   consulenza   per   lo   sviluppo   e
l'implementazione di politiche di miglioramento della qualita'  delle
attivita' formative e di ricerca e supporta i corsi di studio, i loro
referenti e i direttori di dipartimento per le  attivita'  comuni  di
monitoraggio della qualita' della formazione e della ricerca e per le
attivita' di implementazione degli interventi  per  il  miglioramento
della qualita' della formazione e della ricerca. 
    2. Il presidio, in relazione alla numerosita' e alla complessita'
delle attivita' didattiche e di ricerca, puo' essere costituito da un
numero di membri che varia da 5 a 7. In ogni caso devono farne  parte
almeno due docenti, anche a contratto, e/o ricercatori. La nomina dei
componenti   del   presidio   e'   effettuata   dal   consiglio    di
amministrazione.