Art. 30. Presidio di qualita' 1. Il presidio della qualita' organizza, monitora e supervisiona lo svolgimento delle procedure di assicurazione della qualita' (AQ) di Ateneo relativamente ai servizi erogati, alla didattica e alla ricerca. Svolge funzioni di consulenza per lo sviluppo e l'implementazione di politiche di miglioramento della qualita' delle attivita' formative e di ricerca e supporta i corsi di studio, i loro referenti e i direttori di dipartimento per le attivita' comuni di monitoraggio della qualita' della formazione e della ricerca e per le attivita' di implementazione degli interventi per il miglioramento della qualita' della formazione e della ricerca. 2. Il presidio, in relazione alla numerosita' e alla complessita' delle attivita' didattiche e di ricerca, puo' essere costituito da un numero di membri che varia da 5 a 7. In ogni caso devono farne parte almeno due docenti, anche a contratto, e/o ricercatori. La nomina dei componenti del presidio e' effettuata dal consiglio di amministrazione.