(Allegato-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
 
                          Personale docente 
 
    1. L'Universita'  recluta  il  personale  docente  e  ricercatore
strutturato applicando la normativa generale universitaria  stabilita
dalla legge n. 240/2010 e successive modificazioni. 
    2. Per  lo  stato  giuridico  ed  il  trattamento  economico  dei
professori e dei ricercatori  strutturati  sono  osservate  le  norme
legislative e regolamentari vigenti in materia per  i  professori  di
ruolo delle universita' statali. 
    3. Contratti per attivita' didattica possono essere stipulati con
docenti e ricercatori di altre universita', anche  straniere,  e  con
studiosi ed esperti  di  comprovata  qualificazione  professionale  e
scientifica anche di cittadinanza  straniera  ed  estranei  al  corpo
accademico. 
    Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti  di
diritto privato  e  di  durata  variabile,  rinnovabili,  configurano
rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno
luogo agli obblighi di versamento  dei  contributi  previdenziali  ed
assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ne' danno diritti
in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. Da  tali  contratti
devono risultare: 
    a) l'espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi  potere
gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente; 
    b) l'autonomia didattica del docente; 
    c) la predeterminazione consensuale dell'orario e  degli  impegni
di lavoro; 
    d) la fissazione della durata del contratto correlata al  termine
dell'attivita' didattica, compresi gli esami; 
    e)  la  determinazione  di  un  compenso  globale  per   l'intera
prestazione pattuita; 
    f) la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita'  a  favore
di terzi, previa autorizzazione se richiesta. 
    4. I professori e i ricercatori di ruolo  sono  assunti  mediante
contratto di diritto privato. La nomina dei  professori  a  contratto
spetta  al  consiglio  di  amministrazione  e  viene  effettuata  con
contratto di collaborazione. 
    5. Ai professori e ai ricercatori universitari strutturati spetta
un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello  che  lo
Stato attribuisce ai professori di ruolo  delle  Universita'  statali
provvisti  della  medesima  anzianita'  di  servizio.  Ai  fini   del
trattamento di previdenza e di quiescenza i professori di ruolo  e  i
ricercatori sono iscritti, come previsto  dalla  legge  n.  243/1991,
alla  gestione  di  riferimento  dei  corrispondenti   professori   e
ricercatori delle Universita' statali. 
    6. Ai fini del trattamento di quiescenza ai professori di ruolo e
ai ricercatori si applica la disciplina  prevista  per  i  dipendenti
civili dello Stato dal Testo unico delle  norme  sul  trattamento  di
quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
    7. Ai fini del trattamento  di  previdenza  ai  professori  e  ai
ricercatori di cui  al  precedente  comma  5  si  applica  lo  stesso
trattamento di previdenza e  assistenza  previsto  per  i  dipendenti
delle Universita' statali.