Art. 32. Personale docente 1. L'Universita' recluta il personale docente e ricercatore strutturato applicando la normativa generale universitaria stabilita dalla legge n. 240/2010 e successive modificazioni. 2. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico dei professori e dei ricercatori strutturati sono osservate le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle universita' statali. 3. Contratti per attivita' didattica possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre universita', anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico. Tali incarichi di insegnamento, attribuiti mediante contratti di diritto privato e di durata variabile, rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, ne' danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita'. Da tali contratti devono risultare: a) l'espressa volonta' delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente; b) l'autonomia didattica del docente; c) la predeterminazione consensuale dell'orario e degli impegni di lavoro; d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attivita' didattica, compresi gli esami; e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita; f) la facolta' dei docenti di svolgere altre attivita' a favore di terzi, previa autorizzazione se richiesta. 4. I professori e i ricercatori di ruolo sono assunti mediante contratto di diritto privato. La nomina dei professori a contratto spetta al consiglio di amministrazione e viene effettuata con contratto di collaborazione. 5. Ai professori e ai ricercatori universitari strutturati spetta un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello che lo Stato attribuisce ai professori di ruolo delle Universita' statali provvisti della medesima anzianita' di servizio. Ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza i professori di ruolo e i ricercatori sono iscritti, come previsto dalla legge n. 243/1991, alla gestione di riferimento dei corrispondenti professori e ricercatori delle Universita' statali. 6. Ai fini del trattamento di quiescenza ai professori di ruolo e ai ricercatori si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e integrazioni. 7. Ai fini del trattamento di previdenza ai professori e ai ricercatori di cui al precedente comma 5 si applica lo stesso trattamento di previdenza e assistenza previsto per i dipendenti delle Universita' statali.