Art. 34. Personale tecnico-amministrativo 1. L'Universita', per l'espletamento dei servizi, si avvale di personale tecnico-amministrativo. L'organizzazione dei vari servizi e l'assegnazione del personale agli uffici e' disposta dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo. 2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato dai contratti di lavoro aziendale di diritto privato.