Art. 39. Disposizioni finali 1. Qualora l'Universita' dovesse per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni suo cespite ed eventuale sua attivita' patrimoniale in corso, sono devolute alla E.F.I.R.O. 2. Il presente statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.