(Allegato-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
 
                         Diritto allo studio 
 
    1. L'Universita',  in  attuazione  dei  precetti  costituzionali,
delle vigenti norme di legge in materia e nell'ambito  delle  proprie
competenze, promuove il diritto allo  studio  e  organizza  i  propri
servizi in modo da renderlo effettivo e proficuo. 
    2. L'Universita' promuove, soprattutto attraverso  l'utilizzo  di
strategie didattiche basate sulla tecnologia, il  successo  formativo
con  percorsi  personalizzati,  tendenti  all'orientamento   e   alla
valorizzazione delle potenzialita' e delle competenze. 
    3. L'Universita' adotta le misure necessarie a rendere  effettivo
il diritto degli  studenti  disabili  a  partecipare  alle  attivita'
culturali, didattiche, di ricerca e a fruire dei servizi dell'Ateneo,
attraverso  la  predisposizione  di  specifiche  tecnologie,  secondo
quanto   raccomandato   dall'attuale   normativa   in   materia    di
accessibilita', con particolare riferimento alla legge del 9  gennaio
2004, n. 4.