Art. 2 
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale  e
di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari  entro  una  quota  di
13.850 unita'. 
  2. Nell'ambito della quota indicata al comma  1,  sono  ammessi  in
Italia 500 cittadini stranieri non comunitari  residenti  all'estero,
che abbiano completato programmi  di  formazione  ed  istruzione  nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art.  23  del  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286. 
  3. E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di  lavoro
subordinato non stagionale e di lavoro  autonomo,  nell'ambito  della
quota indicata al comma 1, di 100 lavoratori di origine italiana  per
parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta
di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile. 
  4. Nell'ambito della quota prevista al comma 1, e'  autorizzata  la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
  a) 5.750 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
  b) 4.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale; 
  c) 500 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo  periodo
rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea. 
  5. E' inoltre autorizzata,  nell'ambito  della  quota  indicata  al
comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro  autonomo
di: 
  a) 500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio  e/o  formazione
professionale; 
  b) 100 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,
rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro
dell'Unione europea.