Art. 2 
 
 
                Ritardato invio della certificazione 
 
  1. Gli enti di cui all'art. l che  non  provvedono  ad  inviare  la
certificazione, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, con le
modalita' precedentemente  indicate,  sono  considerati  inadempienti
all'obbligo del pareggio di bilancio, ai  sensi  dell'art.  1,  comma
720, della legge n. 208 del 2015 e sono assoggettati alle sanzioni di
cui al comma 723 del medesimo art. 1, lettere c) e seguenti. 
  2. Qualora la certificazione, sebbene  in  ritardo,  sia  trasmessa
entro trenta giorni dal  termine  stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto della gestione 2016 di cui  all'art.  227,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000  (entro  il  30  maggio  2017)  e
attesti: 
    il rispetto dell'obiettivo di saldo  di  cui  al  comma  710,  si
applica solo  la  sanzione  relativa  al  divieto  di  assunzione  di
personale a qualsiasi titolo disposta dalla lettera  e),  comma  723,
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015; 
    il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma  710,
si applicano le sanzioni previste dal comma 723,  lettere  a),  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della
ragioneria generale dello Stato, ai sensi del citato  art.  1,  comma
721,  comunica  al  Ministero  dell'interno   l'elenco   degli   enti
inadempienti all'invio della certificazione alla data del  30  maggio
2017 al fine di sospendere, sino alla data di trasmissione  da  parte
del commissario ad acta, le erogazioni  di  risorse  o  trasferimenti
relative all'anno successivo a quello di riferimento. 
  4. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito  per  l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000 (a partire dal 31  maggio  2017),
ai sensi dell'art. 1, comma 721, della legge n. 208 del 2015, in caso
di mancata  trasmissione  della  certificazione  da  parte  dell'ente
locale, il presidente dell'organo di revisione  economico-finanziaria
nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore  nel  caso  di
organo monocratico, in qualita' di  commissario  ad  acta,  provvede,
pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento
dell'adempimento   e   a   trasmettere   telematicamente,    mediante
sottoscrizione  con  firma  digitale,  la  certificazione   entro   i
successivi trenta giorni  (entro  il  29  giugno  2017).  Qualora  la
certificazione trasmessa  a  cura  del  commissario  ad  acta,  entro
sessanta  giorni  dal  termine  stabilito  per   l'approvazione   del
rendiconto della gestione 2016 di cui  all'art.  227,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 267  del  2000  (entro  il  29  giugno  2017),
attesti: 
    il rispetto dell'obiettivo di saldo  di  cui  al  comma  710,  si
applicano solo le sanzioni disposte dalle lettere e) ed f) del  comma
723 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, relative al  divieto  di
assunzione di personale a qualsiasi titolo  e  alla  rideterminazione
delle indennita' di funzione ed i gettoni di presenza del presidente,
del sindaco e dei componenti della giunta; 
    il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al comma  710,
si applicano le sanzioni previste dal comma 723,  lettere  a),  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. 
  5. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione
del rendiconto della gestione 2016 di cui all'art. 227, comma 2,  del
decreto legislativo n. 267 del 2000, in caso di mancata  trasmissione
da parte del commissario ad acta della certificazione,  continuano  a
trovare applicazione le sanzioni di cui al comma 723,  lettere  c)  e
seguenti, dell'art. 1 della  citata  legge  n.  208  del  2015  e  la
sospensione delle erogazioni di risorse o trasferimenti da parte  del
Ministero dell'interno  relative  all'anno  successivo  a  quello  di
riferimento. 
  6. A decorrere dal 31 maggio 2017,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato
provvede ad inviare apposita comunicazione al Ministero  dell'interno
al fine di revocare la sospensione  delle  erogazioni  di  risorse  o
trasferimenti agli enti che hanno trasmesso la certificazione in data
successiva al 30 maggio 2017.