Art. 2 Organi 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, a nominare il Commissario straordinario dell'Autorita' portuale di Messina, il quale esercitera', a decorrere dall'entrata in vigore del decreto suddetto e per il periodo di cui al comma 1 dell'art. 1, i compiti e le funzioni attribuiti al presidente dell'autorita' di sistema portuale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ad eccezione delle lettere a), b) e d), nonche' i compiti attribuiti al comitato di gestione dell'autorita' di sistema portuale ai sensi dell'art. 9, comma 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ad eccezione delle lettere a), i) e m). 2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede inoltre a nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti secondo le disposizioni di cui all'art. 11, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Il Collegio dei revisori dei conti esercitera', a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per il periodo di cui al comma 1 dell'art. 1, i compiti e le funzioni attribuiti al collegio dei revisori dei conti dell'autorita' di sistema portuale dal menzionato art. 11, commi 3 e 4 della legge n. 84/1994, operando nel rispetto delle modalita' di cui al comma 5 del suddetto art. 11 e della normativa applicabile in materia di revisione contabile presso gli enti pubblici non economici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale. 3. Le funzioni ed i compiti spettanti al Segretario generale ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ad eccezione della lettera f), continuano ad essere esercitati dal Segretario generale dell'Autorita' portuale di Messina in carica alla data di adozione del presente decreto, ovvero, in mancanza di questi, sono conferiti dal Commissario straordinario ad un dirigente della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorita' portuale di Messina. 4. Il Commissario straordinario, nell'ambito delle scelte di maggior rilievo strategico, attivera', nelle forme organizzative ritenute opportune, le iniziative di condivisione con i soggetti istituzionali indicati dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di partecipazione e di consultazione con quelli sociali ed imprenditoriali indicati all'art. 11-bis, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.