(allegato)
                                                             Allegato 
 
                           SCHEDA TECNICA 
                       INDICAZIONE GEOGRAFICA 
                    «GRAPPA DELLA VALLE D'AOSTA» 
                   O «GRAPPA DE LA VALLEE D'AOSTE» 
 
    1. 1.  Denominazione  della  bevanda  spiritosa  con  indicazione
geografica: "Grappa della Valle  d'Aosta"  o  "Grappa  de  la  Vallee
d'Aoste" 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia. 
    2. 2. Descrizione della bevanda spiritosa 
      a) Caratteristiche fisiche,  chimiche  e/o  organolettiche  del
prodotto 
        E' incolore, tranne  nei  casi  di  aggiunta  di  vegetali  o
caramello o di invecchiamento in contenitori in legno, previsti nella
lettera d). 
        E'  trasparente  e  brillante,  con  sensazioni  olfattive  e
retronasali,  che  spaziano  dal  floreale  al  fruttato,   ed   alla
caratterizzazione  aromatica,   a   seconda   della   materia   prima
utilizzata. 
        Il  palato  e'  caldo,  morbido,  arricchito  da   sensazioni
speziate per i prodotti invecchiati. 
      b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene 
    La "Grappa della Valle d'Aosta" o "Grappa de la  Vallee  d'Aoste"
ha: 
      un titolo alcolometrico non inferiore a 38% in volume; 
      un tenore di acidi volatili (espressi  in  acido  acetico)  non
superiore a 50 g/hl di alcole per le grappe  non  invecchiate  e  100
g/hl di alcole per le grappe invecchiate, stravecchie e riserva; 
      non  e'  aromatizzata,  salvo  quanto   disposto   dai   metodi
tradizionali descritti nella lettera  d)  con  l'aggiunta  di  miele,
piante aromatiche o loro parti, nonche' frutta o parte di frutti; 
      ha un contenuto in zucchero non superiore a  20  g/l,  espresso
come zucchero invertito; 
      se  sottoposta  ad  invecchiamento  di  almeno  12  mesi   puo'
contenere caramello, che puo' essere aggiunto secondo quanto disposto
alla lettera d); 
      l'elevata altitudine dei vigneti e le escursioni  termiche  nel
periodo che precede la vendemmia favoriscono  un'elevata  sintesi  ed
accumulo di aromi varietali nelle bucce dell'uva. Il  rigido  inverno
alpino che segue la fase  di  vendemmia  e'  un'altra  caratteristica
fondamentale per la conservazione dei profumi. Infine il coscienzioso
utilizzo di piccoli impianti di distillazione discontinui permette la
corretta estrazione del patrimonio di  profumi  caratteristici  delle
grappe della Valle d'Aosta. 
      c) Zona geografica interessata 
    L'intero territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta. 
      d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa 
    La "Grappa della Valle d'Aosta" o "Grappa de la  Vallee  d'Aoste"
e' ottenuta tramite la  distillazione,  esclusivamente  con  impianto
discontinuo, di vinacce  fermentate  o  semifermentate,  direttamente
mediante vapore acqueo oppure con l'aggiunta di acqua  nell'alambicco
(impianto a bagnomaria). Nella produzione della grappa e'  consentito
l'impiego di fecce liquide naturali di vino nella misura  massima  di
25 kg per 100  kg  di  vinacce  utilizzate.  Le  materie  prime  sono
ottenute  esclusivamente  da  vitigni  di  cui  sia  autorizzata   la
coltivazione in Valle d'Aosta. Le  materie  prime  devono  essere  in
ottimo stato di conservazione ed essere ricavate da  uve  prodotte  e
vinificate nel territorio della Regione Autonoma  Valle  d'Aosta.  La
quantita' di alcole proveniente dalle fecce non puo' superare il 35 %
della quantita' totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle
fecce liquide naturali di vino puo' avvenire mediante aggiunta  delle
fecce alle  vinacce  prima  del  passaggio  in  distillazione.  Dette
operazioni devono essere effettuate  nella  medesima  distilleria  di
produzione.   La   distillazione   delle   vinacce    fermentate    o
semifermentate, in impianto esclusivamente discontinuo,  deve  essere
effettuata a meno di 86 % in volume. Entro tale limite e'  consentita
la ridistillazione del prodotto.  L'osservanza  dei  limiti  previsti
deve  risultare  dalla  tenuta  di  appositi  registri  in  cui  sono
riportati giornalmente i quantitativi delle  vinacce  e  delle  fecce
liquide naturali di vino avviate alla distillazione. 
    Nella preparazione della "Grappa della Valle d'Aosta"  o  "Grappa
de la Vallee d'Aoste"  e'  consentita  l'aggiunta  di  miele,  piante
aromatiche o loro parti, nonche' frutta o parti di frutti  secondo  i
metodi di produzione tradizionali. Le piante aromatiche tal  quali  o
loro parti utilizzate nell'aromatizzazione della "Grappa della  Valle
d'Aosta" o "Grappa de la Vallee d'Aoste" sono: Glycirrhiza glabra L.,
Ruta graveolens, Juniperus communis L., Juglans regia  L.,  Artemisia
umbelliformis L., Artemisia genepi L., Artemisia glacialis L.,  Rubus
idaeus L.,  Vaccinium  myrtillus  L.,  Sambucus  nigra  L.,  Achillea
millefolium, Achillea moschata, Rosa canina L.,  Prunus  persica  L.,
Vanilla planifoglia J. e A., Laurus nobilis L.,  Illicium  verum  H.,
Pinus cembra L., Thymus L. 
    E' ammessa l'aggiunta di  zuccheri,  nel  limite  massimo  di  20
grammi per litro espresso come zucchero invertito. 
    Puo' essere utilizzato caramello come  colorante  per  le  grappe
sottoposte ad  invecchiamento  di  almeno  dodici  mesi,  secondo  le
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. 
    La "Grappa della Valle d'Aosta" o "Grappa de la  Vallee  d'Aoste"
puo' essere sottoposta ad invecchiamento  in  botti,  tini  ed  altri
recipienti di  legno.  Nella  presentazione  e  nella  promozione  e'
consentito l'uso dei termini «invecchiata» per la "Grappa della Valle
d'Aosta"  o   "Grappa   de   la   Vallee   d'Aoste"   sottoposta   ad
invecchiamento, in recipienti di legno non verniciati ne'  rivestiti,
per un periodo non inferiore a 12  mesi  in  regime  di  sorveglianza
fiscale,  in  impianti  ubicati  sul   territorio   regionale.   Sono
consentiti i normali  trattamenti  di  pulizia  e  conservazione  del
legno. 
    E' consentito, altresi',  l'uso  dei  termini  «riserva»  per  la
"Grappa  della  Valle  d'Aosta"  o  "Grappa  de  la  Vallee  d'Aoste"
invecchiata almeno 18 mesi. La durata dell'invecchiamento puo' essere
espressa in mesi o in anni. 
    La  "Grappa  della  Valle  d'Aosta"  o  "Grappa  de   la   Vallee
d'Aoste"deve essere distillata ed  imbottigliata  in  Valle  d'Aosta.
Questo vincolo permette di tutelare le caratteristiche del prodotto e
la  professionalita'  acquisita  e  tramandata  da   generazioni   di
distillatori. 
    L'imbottigliamento deve avvenire nello stabilimento di produzione
in modo che il prodotto non subisca nessuna perdita qualitativa delle
sue caratteristiche organolettiche. 
      e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente  geografico
o con l'origine geografica 
    Le materie prime devono essere  ottenute  esclusivamente  da  uve
prodotte e vinificate nel territorio  della  Regione  Autonoma  Valle
d'Aosta. L'elevata altitudine dei vigneti e  le  escursioni  termiche
nel periodo che precede la vendemmia favoriscono  un'elevata  sintesi
ed accumulo di  aromi  varietali  nelle  bucce  dell'uva.  Il  rigido
inverno  alpino,  che  segue  la  fase  di  vendemmia   e'   un'altra
caratteristica fondamentale per la conservazione dei profumi.  Infine
il  coscienzioso  utilizzo  di  piccoli  impianti  di   distillazione
discontinui,  permette  la  corretta  estrazione  del  patrimonio  di
profumi caratteristici delle grappe della Valle d'Aosta. 
    La produzione della "Grappa della Valle d'Aosta" o "Grappa de  la
Vallee d'Aoste", tradizionalmente effettuata  mediante  distillazione
diretta delle vinacce in piccoli impianti artigianali discontinui, e'
legata  strettamente  al  territorio  di   origine.   La   produzione
della"Grappa   della   Valle   d'Aosta"   risponde   alla   vocazione
vitivinicola del territorio regionale in relazione anche alla  grande
variabilita' ambientale e varietale. 
    La Valle d'Aosta ha un'antica tradizione di produzione di  grappa
ad uso artigianale. Ad  esempio  nel  dicembre  1872,  nell'Assemblea
generale del Comizio agricolo della provincia d'Aosta,  si  discuteva
su  come  la  nuova  legge  imponesse  tempi  troppo  brevi  per   la
distillazione delle vinacce causando la perdita di parte di esse, con
lamentele provenienti  da  diverse  parti  della  regione.  Anche  un
articolo del deputato F.  Farinet,  scritto  nel  1903,  dimostra  la
diffusione storica in Valle d'Aosta della distillazione  di  vinacce,
con una lunga spiegazione dei problemi legislativi ai viticoltori. In
detto articolo Farinet riporta anche  un  estratto  del  verbale  del
Comizio agricolo di Ivrea  in  cui  "Il  Presidente  spiega  come  ai
proprietari di vigneti nei circondari  di  Aosta,  d'Ivrea,  e  della
valle di Susa... fu fatta a coloro che volevano distillare le proprie
vinacce una concessione di favore...  Pero'  essi  dovevano  servirsi
degli  apparecchi  cosidetti  a  tipo  valdostano...";  in  un  altro
passaggio il Farinet scrive: "Ci sono in Valle d'Aosta, mandamento di
Settimo  compreso,  piu'  di  2000  alambicchi.  Supponendo  che  tre
viticoltori in media distillino in ciascuno di essi,  avremmo  dunque
6000 operazioni di apertura e 6000 di chiusura..."; inoltre  racconta
anche che  "tutta  una  delegazione  di  viticoltori  del  Monferrato
guidata dai loro deputati si era recata a  Roma  presso  il  ministro
Carcano per protestare contro il regime di favore  fatto  alla  Valle
d'Aosta!". 
    Le cantine ove si ottengono le vinacce fresche  e  fermentate  si
trovano  nelle  vicinanze  delle  distillerie;   cio'   consente   di
distillare le vinacce in breve tempo prima che a carico delle  stesse
avvengano fenomeni di degradazione qualitativa e di mantenere  quindi
le  caratteristiche  sensoriali  delle  uve.  Tale  elemento  e'   di
fondamentale importanza per l'estrazione dei profumi e  dei  composti
che conferiscono il carattere organolettico della Grappa  Valdostana.
Anche il rigido inverno alpino contribuisce in  maniera  determinante
all'ottenimento di questo risultato. 
    Le materie prime devono essere ottenute esclusivamente da vitigni
di cui sia autorizzata la coltivazione  in  Valle  d'Aosta;  la  loro
origine  deve  risultare  dai  documenti  di  accompagnamento  e  dai
registri dei distillatori. 
      f)  Condizioni  da  rispettare   in   forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali. 
    Decreto del Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali n. 5396 del 27 novembre 2008 con  il  quale,  tra  l'altro,
sono fissati per le vinacce  requisiti  piu'  restrittivi  di  quelli
previsti dalla regolamentazione comunitaria. 
      g)  Termini  aggiuntivi  all'indicazione  geografica  e   norme
specifiche in materia di etichettatura 
    A fianco della denominazione  in  italiano  "Grappa  della  Valle
d'Aosta", si usa anche la denominazione francese "Grappa de la Vallee
d'Aoste", contemporaneamente o alternativamente, in  forza  dell'art.
38 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Valle  d'Aosta,  che
prevede la parificazione della lingua francese a quella italiana. 
    La denominazione "Grappa della Valle d'Aosta"  o  "Grappa  de  la
Vallee d'Aoste" puo' essere accompagnata dal riferimento: 
      a) al nome  di  un  vitigno,  qualora  sia  stata  ottenuta  in
distillazione da materie prime provenienti dalla vinificazione di uve
di  tale  vitigno:  e'  ammessa  una  tolleranza  di  altri  vitigni,
escludendo tutti  quelli  non  ammessi  alla  coltivazione  in  Valle
d'Aosta, fino ad un massimo del 15% in peso; 
      b) ai nomi di non  piu'  di  due  vitigni,  qualora  sia  stata
ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione  di  uve  ottenute  dalla  coltivazione  di  tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in  etichetta  in  ordine
ponderale decrescente. Non e'  consentita  l'indicazione  di  vitigni
utilizzati in misura inferiore al 15% in peso. 
      c) Nell'ambito delle informazioni aggiuntive al consumatore  e'
ammesso il riferimento  ad  una  delle  sette  sottozone  geografiche
previste dal  vigente  disciplinare  di  produzione  del  vino  Valle
d'Aosta  DOC  soltanto  se  le   materie   prime   provengono   dalla
vinificazione di uve conformi al disciplinare di cui sopra  nei  casi
in cui possa essere riportata una delle sottozone in questione; 
      d) al metodo di distillazione, esclusivamente discontinuo, e al
tipo di alambicco. 
    Per  le  grappe  che   rispondono   contemporaneamente   a   piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a) e b), il nome  deve  essere
accompagnato da uno solo di quei riferimenti. 
    Il termine "Grappa della Valle d'Aosta" o "Grappa  de  la  Vallee
d'Aoste" deve essere accompagnato dal riferimento al nome  di  piante
aromatiche  o  loro  parti,  nonche'  frutta  o  parti   di   frutti,
eventualmente aggiunti secondo i metodi  di  produzione  tradizionali
riportati al paragrafo d) della presente scheda tecnica. 
    Nel caso in cui la "Grappa della Valle d'Aosta" o "Grappa  de  la
Vallee d'Aoste" sia sottoposta ad  invecchiamento  in  recipienti  di
legno per un periodo non inferiore a dodici mesi, nella presentazione
e nella promozione e' consentito  l'uso  del  termine  «vecchia».  E'
consentito, altresi', l'uso dei termini «riserva» e «stravecchia» per
la "Grappa della Valle d'Aosta"  o  "Grappa  de  la  Vallee  d'Aoste"
invecchiata  almeno  18  mesi.  Puo'  essere  specificata  la  durata
dell'invecchiamento, espressa in mesi e in anni, o soltanto in mesi. 
      h) Nome e indirizzo del richiedente 
    Istituto Tutela Grappa della Valle d'Aosta. Zona Industriale  12,
11020 Saint-Marcel Aosta.