Art. 4 
 
 
        Obiettivi quantitativi nazionali e relativi obblighi 
 
  1.  Gli  obiettivi  quantitativi  nazionali  annui   di   risparmio
energetico  da  conseguire  nel  periodo  2017-2020   attraverso   il
meccanismo dei Certificati Bianchi sono: 
  a) 7,14 milioni di TEP di energia primaria nel 2017; 
  b) 8,32 milioni di TEP di energia primaria nel 2018; 
  c) 9,71 milioni di TEP di energia primaria nel 2019; 
  d) 11,19 milioni di TEP di energia primaria nel 2020. 
  2. Agli obiettivi di cui al comma 1 concorrono le seguenti misure: 
  a) interventi associati al  rilascio  di  Certificati  Bianchi  nel
periodo di riferimento; 
  b) energia da cogenerazione ad alto rendimento (CAR)  associata  al
rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento; 
  c) interventi di efficientamento eseguiti nell'ambito  del  decreto
ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015 concernente il regolamento per
i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento
del servizio della distribuzione del  gas  naturale  e  associati  al
rilascio di Certificati Bianchi nel periodo di riferimento; 
  d)  interventi  gia'  agevolati  nell'ambito  del  meccanismo   dei
Certificati Bianchi che, anche dopo la  conclusione  del  periodo  di
vita utile, continuano a generare risparmi. 
  3.  Gli  obblighi  quantitativi  nazionali  annui   di   incremento
dell'efficienza energetica degli usi finali di  energia  elettrica  e
gas a carico dei soggetti di cui all'art. 3 sono conseguiti  mediante
risparmi associati al rilascio di Certificati Bianchi, al  netto  dei
titoli  ritirati  dal  GSE  per  energia  da  cogenerazione  ad  alto
rendimento  (CAR)  e  per  interventi  di  efficientamento   eseguiti
nell'ambito del decreto ministeriale n. 106 del 20 maggio 2015, fatto
salvo quanto previsto ai commi 13 e 15. 
  4. Le misure e gli interventi che consentono  ai  soggetti  di  cui
all'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  di  adempiere   agli   obblighi
quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica
degli usi finali di energia elettrica nel periodo  2017-2020,  devono
realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in
numero di Certificati Bianchi secondo le seguenti quantita' e cadenze
annuali: 
  a) 2,39 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2017; 
  b) 2,49 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2018; 
  c) 2,77 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2019; 
  d) 3,17 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2020. 
  5. Le misure e gli interventi che consentono  ai  soggetti  di  cui
all'art.  3,  comma  1,  lettera  b)  di  adempiere   agli   obblighi
quantitativi nazionali annui di incremento dell'efficienza energetica
degli usi finali  di  gas  naturale  nel  periodo  2017-2020,  devono
realizzare una riduzione dei consumi di energia primaria, espressa in
numero di  Certificati  Bianchi,  secondo  le  seguenti  quantita'  e
cadenze annuali: 
  a) 2,95 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2017; 
  b) 3,08 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2018; 
  c) 3,43 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2019; 
  d) 3,92 milioni di Certificati  Bianchi,  da  conseguire  nell'anno
2020. 
  6. Entro il  31  dicembre  2019  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e  del  mare,  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata, sono determinati, per gli anni  successivi  al  2020,  gli
obiettivi  nazionali  di  cui  all'art.  9,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 79 del 1999 e  dell'art.  16,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 164 del 2000. 
  7. Ogni singola impresa di distribuzione  di  elettricita'  adempie
pro quota agli obblighi di cui al comma 4 del presente articolo; tale
quota e'  determinata  dal  rapporto  tra  la  quantita'  di  energia
elettrica  distribuita  dalla  medesima  impresa  ai  clienti  finali
connessi alla sua rete, e da essa autocertificata, e la quantita'  di
energia elettrica distribuita sul territorio  nazionale  da  tutti  i
soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  determinata
annualmente dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  il  gas  e  il
sistema idrico (nel seguito AEEGSI), conteggiate nell'anno precedente
all'ultimo trascorso. 
  8. Ogni singola impresa di distribuzione di  gas  naturale  adempie
pro quota agli obblighi di cui al comma 5 del presente articolo; tale
quota e' determinata dal rapporto tra la quantita'  di  gas  naturale
distribuita dalla medesima impresa ai clienti  finali  connessi  alla
sua  rete,  e  da  essa  autocertificata,  e  la  quantita'  di   gas
distribuito sul territorio nazionale  da  tutti  i  soggetti  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera b), determinata annualmente dall'AEEGSI,
conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso. 
  9. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'AEEGSI comunica al Ministero
dello sviluppo economico e al GSE  la  quota  parte  degli  obblighi,
determinati ai sensi dei commi 7 e 8, che ciascuno  dei  soggetti  di
cui all'art. 3 deve adempiere. Il GSE pubblica tali dati sul  proprio
sito web istituzionale. 
  10. Entro il 30 giugno di ogni anno, il GSE, anche avvalendosi  del
GME, comunica al Ministero dello sviluppo economico  l'ammontare  dei
Certificati Bianchi non annullati e ancora in possesso  dei  soggetti
di cui all'art. 5, comma 1, che, alla data  del  primo  giugno  dello
stesso anno, eccede l'obbligo quantitativo nazionale, e  lo  pubblica
sul proprio sito web istituzionale, specificando la quota di essi  in
possesso  dei  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1  nonche'  le
informazioni di cui all'art. 7, comma 4-bis del  decreto  legislativo
n. 102 del 2014. 
  11. Qualora l'ammontare di cui al  comma  10  superi  del  5%,  per
l'anno d'obbligo in  corso,  la  somma  degli  obblighi  quantitativi
nazionali di cui ai commi 4 e 5, l'obbligo quantitativo nazionale per
l'anno  successivo  e'  incrementato  della  stessa  quantita'  e  il
Ministero dello sviluppo economico dispone con proprio provvedimento,
la nuova ripartizione degli obblighi. 
  12. In base a quanto previsto dall'art.  7,  comma  5  del  decreto
legislativo n. 102 del 2014, gli obiettivi di cui al comma  1  e  gli
obblighi di cui ai commi 4 e 5 sono aggiornati entro il  31  dicembre
2018 con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, se, sulla base dei rapporti di cui all'art.  13,  comma  1,  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  accerta  che  l'ammontare  dei
Certificati Bianchi emessi e di quelli previsti non e'  coerente  con
il raggiungimento degli obblighi di cui al presente articolo. 
  13. I risparmi di  energia  realizzati  attraverso  interventi  per
rendere piu'  efficienti  le  reti  elettriche  e  del  gas  naturale
concorrono all'adempimento degli obblighi a carico delle  imprese  di
distribuzione. Per tali interventi, fatti  salvi  gli  interventi  di
sostituzione dei trasformatori MT/BT a carico dell'utenza,  non  sono
rilasciati Certificati Bianchi. 
  14. A decorrere  dal  1°  giugno  2021,  qualora  non  siano  stati
definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi  al
2020 o non siano stati espressamente previsti strumenti  diversi  per
la tutela degli investimenti, il GSE  ritira  i  Certificati  Bianchi
generati dai progetti in corso, per ciascun anno di durata residua di
diritto all'incentivo, corrispondendo un valore pari alla  media  del
valore di mercato registrato sulla piattaforma di scambio del GME nel
quadriennio 2017-2020, ridotta del 10%. 
  15. I Certificati Bianchi eventualmente emessi a fronte di progetti
eseguiti nell'ambito del decreto ministeriale n. 106  del  20  maggio
2015 e annullati dal GSE nell'anno di riferimento, riducono in  egual
misura  gli  obblighi  di  risparmio  complessivi  relativi  all'anno
successivo.