Art. 2 
 
Aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi
                            contrattuali 
 
  1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a),
del presente decreto  e  dall'art.  1,  comma  466,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, gli oneri posti a carico  del  bilancio  dello
Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018
e per  i  miglioramenti  economici  del  personale  dipendente  dalle
amministrazioni statali in  regime  di  diritto  pubblico  ammontano,
complessivamente, a 300 milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  a  900
milioni di euro per  l'anno  2017  ed  a  1.200  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2018, comprensivi  degli  oneri  contributivi  ai  fini
previdenziali e dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
(IRAP). Detti importi  corrispondono,  rispettivamente,  allo  0,36%,
all'1,09% e all'1,45% del «monte salari» utile ai  fini  contrattuali
determinato sulla base  dei  dati  del  conto  annuale  2015  di  cui
all'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituito
dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e
accessorio  al  netto  della  spesa  per  l'indennita'   di   vacanza
contrattuale  nei  valori  vigenti  a   decorrere   dall'anno   2010,
maggiorato  degli  oneri  contributivi  ai   fini   previdenziali   e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP). 
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 367, della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, le  amministrazioni,  istituzioni  ed  enti
pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  diverse   dall'amministrazione   statale,   per   la
determinazione degli oneri da porre a carico dei propri  bilanci  per
la contrattazione collettiva nazionale del personale  dipendente  per
il triennio 2016-2018, applicano i criteri di cui all'ultimo  periodo
del comma 1. 
  3. Gli importi quantificati per gli anni 2016, 2017 e  a  decorrere
dal 2018 in applicazione di quanto previsto dal comma 2 si aggiungono
a quelli gia' determinati per il pagamento dell'indennita' di vacanza
contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010. 
  4. Per il personale  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.