Art. 2 Aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per i rinnovi contrattuali 1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto e dall'art. 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico ammontano, complessivamente, a 300 milioni di euro per l'anno 2016, a 900 milioni di euro per l'anno 2017 ed a 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2018, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP). Detti importi corrispondono, rispettivamente, allo 0,36%, all'1,09% e all'1,45% del «monte salari» utile ai fini contrattuali determinato sulla base dei dati del conto annuale 2015 di cui all'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio al netto della spesa per l'indennita' di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010, maggiorato degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP). 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 367, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, diverse dall'amministrazione statale, per la determinazione degli oneri da porre a carico dei propri bilanci per la contrattazione collettiva nazionale del personale dipendente per il triennio 2016-2018, applicano i criteri di cui all'ultimo periodo del comma 1. 3. Gli importi quantificati per gli anni 2016, 2017 e a decorrere dal 2018 in applicazione di quanto previsto dal comma 2 si aggiungono a quelli gia' determinati per il pagamento dell'indennita' di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall'anno 2010. 4. Per il personale di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, resta fermo quanto previsto dall'art. 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.