Art. 14 Attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni 1. Le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere previste nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione sono di pubblica utilita'. Il rilascio dei relativi titoli minerari comprende la dichiarazione di pubblica utilita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica.