Art. 4 Smaltimento scorte E' autorizzato l'esaurimento delle scorte dei medicinali riportati nell'allegato 1 alla presente determinazione contenenti i principi attivi di cui all'art. 1. I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione, pertanto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.