Art. 2 
 
 
                   Soppressione in via definitiva 
 
  1. In attuazione del comma 2 dell'art. 44-ter della  legge  n.  196
del 2009, sono  individuate  le  gestioni  operanti  su  contabilita'
speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. 
  2. La lista delle predette gestioni, unitamente alla data entro  la
quale e' operata la soppressione, e'  riportata  nell'allegato  2  al
presente decreto. La  soppressione  e'  effettuata  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3.  Le  somme  eventualmente  giacenti  sulle  gestioni   contabili
soppresse, sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su  loro
richiesta, limitatamente  all'importo  necessario  all'estinzione  di
eventuali obbligazioni giuridicamente  perfezionate,  assunte  almeno
trenta giorni prima della predetta soppressione. A tal fine, entro  i
trenta giorni precedenti alla data di soppressione, l'amministrazione
di riferimento comunica al  Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato  l'importo  eventualmente  da  riassegnare.  In  caso  di
mancata comunicazione entro il predetto termine non si da'  luogo  ad
alcuna riassegnazione. 
  4. Nel  caso  in  cui  una  quota  o  la  totalita'  delle  risorse
depositate su contabilita' speciali o conti di tesoreria, di  cui  si
preveda la  soppressione  definitiva,  sia  stata  accantonata  dalla
tesoreria a seguito di un atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543
del codice di procedura civile e la relativa procedura esecutiva  non
si sia ancora conclusa, la tesoreria competente mantiene  il  vincolo
pignoratizio sulle somme interessate con le procedure di tesoreria in
uso. Qualora, a seguito della conclusione della  procedura  esecutiva
occorra restituire  all'amministrazione  pignorata,  in  tutto  o  in
parte,  la  disponibilita'  delle  somme,  la  tesoreria  procede  al
relativo versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato,  con  le
stesse modalita' previste al comma 3.