Art. 2 Soppressione in via definitiva 1. In attuazione del comma 2 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, sono individuate le gestioni operanti su contabilita' speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. 2. La lista delle predette gestioni, unitamente alla data entro la quale e' operata la soppressione, e' riportata nell'allegato 2 al presente decreto. La soppressione e' effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. Le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno trenta giorni prima della predetta soppressione. A tal fine, entro i trenta giorni precedenti alla data di soppressione, l'amministrazione di riferimento comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'importo eventualmente da riassegnare. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine non si da' luogo ad alcuna riassegnazione. 4. Nel caso in cui una quota o la totalita' delle risorse depositate su contabilita' speciali o conti di tesoreria, di cui si preveda la soppressione definitiva, sia stata accantonata dalla tesoreria a seguito di un atto di pignoramento ai sensi dell'art. 543 del codice di procedura civile e la relativa procedura esecutiva non si sia ancora conclusa, la tesoreria competente mantiene il vincolo pignoratizio sulle somme interessate con le procedure di tesoreria in uso. Qualora, a seguito della conclusione della procedura esecutiva occorra restituire all'amministrazione pignorata, in tutto o in parte, la disponibilita' delle somme, la tesoreria procede al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, con le stesse modalita' previste al comma 3.