Art. 3 Contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi 1. In attuazione del comma 3 dell'art. 44-ter della legge n. 196 del 2009, sono definite le modalita' per la soppressione in via definitiva delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 2. Nell'allegato 3 al presente decreto sono indicate le contabilita' speciali aventi le caratteristiche di cui al comma 1. Per le contabilita' speciali di cui alla lista A dell'allegato e' indicata la data entro la quale e' operata la soppressione: le disponibilita' eventualmente giacenti sulle medesime contabilita' speciali sono versate all'entrata del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere riassegnati, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al Fondo emergenze nazionali di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La soppressione delle contabilita' speciali di cui alla lista B dell'allegato avviene a seguito di istruttoria tecnica a cura del Dipartimento della protezione civile, da effettuarsi entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, avuto riguardo alla verifica degli interventi gia' in corso o, comunque, contenuti in atti di programmazione formalmente approvati e integralmente finanziati a valere sulle relative disponibilita' residue alla data del presente decreto, alla provenienza originaria delle risorse, nonche' a contenziosi eventualmente pendenti. Con uno o piu' successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e' individuata la data entro la quale e' operata la soppressione delle contabilita' speciali di cui alla lista B e indicata la destinazione delle eventuali disponibilita' residue. 3. La soppressione e' effettuata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.