Art. 3 
 
 
        Contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi 
 
  1. In attuazione del comma 3 dell'art. 44-ter della  legge  n.  196
del 2009, sono definite le  modalita'  per  la  soppressione  in  via
definitiva delle contabilita' speciali afferenti ad eventi calamitosi
alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5,  commi
4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e  successive
modificazioni. 
  2.  Nell'allegato  3  al  presente   decreto   sono   indicate   le
contabilita' speciali aventi le caratteristiche di cui  al  comma  1.
Per le contabilita' speciali di cui alla  lista  A  dell'allegato  e'
indicata la data entro  la  quale  e'  operata  la  soppressione:  le
disponibilita' eventualmente  giacenti  sulle  medesime  contabilita'
speciali sono versate all'entrata del bilancio della  Presidenza  del
Consiglio dei  ministri  per  essere  riassegnati,  con  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, al Fondo  emergenze  nazionali
di cui all'art. 5, comma 5-quinquies, della legge 24  febbraio  1992,
n. 225. La soppressione delle contabilita' speciali di cui alla lista
B dell'allegato avviene a seguito di istruttoria tecnica a  cura  del
Dipartimento della protezione civile, da effettuarsi  entro  18  mesi
dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  avuto  riguardo  alla
verifica degli interventi gia' in corso  o,  comunque,  contenuti  in
atti  di  programmazione  formalmente   approvati   e   integralmente
finanziati a valere sulle relative disponibilita' residue  alla  data
del presente decreto,  alla  provenienza  originaria  delle  risorse,
nonche'  a  contenziosi  eventualmente  pendenti.  Con  uno  o   piu'
successivi decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'
individuata la data entro la quale e' operata la  soppressione  delle
contabilita' speciali di cui alla lista B e indicata la  destinazione
delle eventuali disponibilita' residue. 
  3.  La  soppressione  e'  effettuata  con  decreto  del   Ministero
dell'economia e delle finanze.