Art. 4 Rendicontazione delle gestioni ricondotte al regime ordinario o soppresse in via definitiva 1. I funzionari delegati titolari delle gestioni operanti sulle contabilita' speciali individuate dal presente decreto e riportate negli allegati 1, 2 e 3, alla data ivi indicata di riconduzione al regime ordinario o della soppressione in via definitiva, rendono il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 2. Alle gestioni operanti sulle contabilita' speciali individuate nell'allegato 1 si applicano le disposizioni dell'art. 61, commi 1 e 2 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo previsto dal predetto art. 61, comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3. 3. Le disposizioni di cui all'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, richiamate al comma 2, si applicano, ai sensi dell'art. 4 della legge 3 marzo 1960, n. 169, anche ai fondi trasferiti tra funzionari delegati delle amministrazioni ivi indicate, a norma dell'art. 1 della stessa legge, o di altre amministrazioni autorizzate ad operare con le modalita' della legge medesima, nonche' ai fondi direttamente accreditati in contabilita' speciale a carico degli stanziamenti di bilancio. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo previsto dal predetto art. 61, comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3. 4. I titolari dei conti aperti presso la tesoreria statale diversi dalle contabilita' speciali, individuati dal presente decreto e riportati negli allegati 1 e 2, alla data ivi indicata di riconduzione al regime ordinario o soppressione in via definitiva, rendono il conto finanziario della loro gestione secondo i termini e le modalita' previsti dalle disposizioni che regolano il funzionamento delle gestioni cui i conti medesimi fanno capo.