Art. 4 
 
 
Rendicontazione delle  gestioni  ricondotte  al  regime  ordinario  o
                     soppresse in via definitiva 
 
  1. I funzionari delegati titolari  delle  gestioni  operanti  sulle
contabilita' speciali individuate dal presente  decreto  e  riportate
negli allegati 1, 2 e 3, alla data ivi indicata  di  riconduzione  al
regime ordinario o della soppressione in via definitiva,  rendono  il
conto finanziario  della  loro  gestione  al  competente  ufficio  di
controllo, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123. 
  2. Alle gestioni operanti sulle contabilita'  speciali  individuate
nell'allegato 1 si applicano le disposizioni dell'art. 61, commi 1  e
2 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le somme  non  erogate
alla chiusura del rendiconto suppletivo previsto  dal  predetto  art.
61, comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la
successiva riassegnazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1,
comma 3. 
  3. Le disposizioni di cui all'art. 61 del regio decreto 18 novembre
1923, n.  2440,  richiamate  al  comma  2,  si  applicano,  ai  sensi
dell'art. 4 della  legge  3  marzo  1960,  n.  169,  anche  ai  fondi
trasferiti  tra  funzionari  delegati   delle   amministrazioni   ivi
indicate, a  norma  dell'art.  1  della  stessa  legge,  o  di  altre
amministrazioni autorizzate ad operare con le modalita'  della  legge
medesima, nonche' ai fondi direttamente accreditati  in  contabilita'
speciale a carico  degli  stanziamenti  di  bilancio.  Le  somme  non
erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo previsto dal predetto
art. 61, comma 2, sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato
per la successiva riassegnazione,  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'art. 1, comma 3. 
  4. I titolari dei conti aperti presso la tesoreria statale  diversi
dalle contabilita'  speciali,  individuati  dal  presente  decreto  e
riportati  negli  allegati  1  e  2,  alla  data  ivi   indicata   di
riconduzione al regime ordinario o soppressione  in  via  definitiva,
rendono il conto finanziario della loro gestione secondo i termini  e
le  modalita'   previsti   dalle   disposizioni   che   regolano   il
funzionamento delle gestioni cui i conti medesimi fanno capo.