Art. 16 
 
Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto  di  espulsione
  per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo 
 
  1. All'articolo 119, comma 1,  del  decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, dopo la lettera m-quinquies) e' inserita la seguente: 
  «m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello  straniero  adottati
dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo  13,  comma  1,  del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  e  quelli  adottati  ai
sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  119,  comma  1,  del
          decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  119  (Rito  abbreviato  comune   a   determinate
          materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente  articolo
          si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le  controversie
          relative a: 
                a)  i  provvedimenti  concernenti  le  procedure   di
          affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture,  salvo
          quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; 
                b)   i   provvedimenti   adottati   dalle   Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
                c)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
                c-bis) i provvedimenti  adottati  nell'esercizio  dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
                d)  i  provvedimenti  di  nomina,   adottati   previa
          delibera del Consiglio dei ministri; 
                e) i provvedimenti di scioglimento  degli  organi  di
          governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
          la loro formazione e il loro funzionamento; 
                f)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
                g) i provvedimenti del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
                h) le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma  1,  della
          legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  i   consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
                i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
          informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della
          legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                l) le controversie comunque attinenti alle  procedure
          e  ai  provvedimenti  della  pubblica  amministrazione   in
          materia di impianti di generazione di energia elettrica  di
          cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55,  comprese
          quelle concernenti la produzione di  energia  elettrica  da
          fonte  nucleare,   i   rigassificatori,   i   gasdotti   di
          importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
                m) i provvedimenti della commissione centrale per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
                m-bis)  le  controversie   aventi   per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'art. 37 della legge 4 giugno  2010,  n.  96,  compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego; 
                m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per  la
          regolazione e la vigilanza in materia  di  acqua  istituita
          dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13  maggio  2011,
          n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          2011, n. 106; 
                m-quater) le azioni individuali e collettive  avverso
          le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
          dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo  11  aprile
          2006,  n.  198,  quando  rientrano,  ai  sensi  del  citato
          decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; 
                m-quinquies) gli atti e i provvedimenti  adottati  in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art.  16
          del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
          2015; 
              m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero
          adottati dal Ministro dell'interno ai sensi  dell'art.  13,
          comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e
          quelli adottati ai sensi dell'art. 3 del  decreto-legge  27
          luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 31 luglio 2005, n. 155.».