Art. 7 
 
     Modifiche al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150 
 
  1. Al decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora  il
ricorrente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea  del  luogo  in
cui il ricorrente ha la dimora»; 
    b) all'articolo 17,  comma  2,  le  parole:  «,  in  composizione
monocratica,» sono sostituite dalle  seguenti:  «sede  della  sezione
specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale  e
libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»; 
    c) l'articolo 19 e' abrogato; 
    d) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Controversie in materia di accertamento  dello  stato
di apolidia). - 1. Le controversie in materia di  accertamento  dello
stato di apolidia (( e di cittadinanza italiana )) sono regolate  dal
rito sommario di cognizione. 
  2. E' competente il tribunale sede della sezione  specializzata  in
materia  di  immigrazione,   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo  in  cui  il
ricorrente ha la dimora.»; 
    e)  all'articolo  20,  comma  2,  le  parole:  «in   composizione
monocratica del luogo in cui il  ricorrente  ha  la  residenza»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «sede  della  sezione  specializzata  in
materia  di   immigrazione   protezione   internazionale   e   libera
circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in  cui  ha
sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento impugnato». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i testi degli artt. 16,  17  e  20,  del
          citato decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150,  come
          modificati dalla presente legge: 
              «Art. 16 (Delle  controversie  in  materia  di  mancato
          riconoscimento del  diritto  di  soggiorno  sul  territorio
          nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati  membri
          dell'Unione  europea  o  dei  loro  familiari).  -  1.   Le
          controversie   previste   dall'articolo   8   del   decreto
          legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal  rito
          sommario di cognizione. 
              2.  E'  competente  il  tribunale  sede  della  sezione
          specializzata  in  materia  di   immigrazione,   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea del luogo in cui il  ricorrente  ha  la
          dimora». 
              «Art.   17   (Delle   controversie   in   materia    di
          allontanamento  dei  cittadini  degli  altri  Stati  membri
          dell'Unione  europea  o  dei  loro  familiari).  -  1.   Le
          controversie   aventi   ad   oggetto   l'impugnazione   del
          provvedimento di allontanamento dei cittadini  degli  altri
          Stati membri dell'Unione europea o dei loro  familiari  per
          motivi imperativi di pubblica sicurezza  e  per  gli  altri
          motivi di pubblica sicurezza di  cui  all'articolo  20  del
          decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche'  per  i
          motivi di cui all'art. 21 del medesimo decreto legislativo,
          sono regolate dal rito  sommario  di  cognizione,  ove  non
          diversamente disposto dal presente articolo. 
              2.  E'  competente  il  tribunale  sede  della  sezione
          specializzata  in  materia   di   immigrazione   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea del luogo in cui  ha  sede  l'autorita'
          che ha adottato il provvedimento impugnato. 
              3. Il ricorso e' proposto, a pena di  inammissibilita',
          entro trenta giorni dalla notificazione del  provvedimento,
          ovvero entro  sessanta  giorni  se  il  ricorrente  risiede
          all'estero, e puo' essere  depositato  anche  a  mezzo  del
          servizio   postale   ovvero   per   il   tramite   di   una
          rappresentanza diplomatica o  consolare  italiana.  In  tal
          caso  l'autenticazione  della  sottoscrizione  e  l'inoltro
          all'autorita'  giudiziaria  italiana  sono  effettuati  dai
          funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative
          al  procedimento  sono  effettuate   presso   la   medesima
          rappresentanza.  La  procura  speciale  al   difensore   e'
          rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. 
              4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente. 
              5. L'efficacia esecutiva  del  provvedimento  impugnato
          puo' essere sospesa secondo quanto  previsto  dall'art.  5.
          L'allontanamento dal territorio  italiano  non  puo'  avere
          luogo fino  alla  pronuncia  sull'istanza  di  sospensione,
          salvo che il provvedimento sia fondato  su  una  precedente
          decisione giudiziale o su  motivi  imperativi  di  pubblica
          sicurezza. Il giudice decide  sull'istanza  di  sospensione
          prima  della  scadenza  del  termine  entro  il  quale   il
          ricorrente deve lasciare il territorio nazionale. 
              6. Quando il ricorso e' rigettato, il  ricorrente  deve
          lasciare immediatamente il territorio nazionale». 
              - L'art. 19 del citato decreto legislativo 1° settembre
          2011, n. 150, abrogato dalla presente legge, recava: «Delle
          controversie in materia di riconoscimento della  protezione
          internazionale». 
              «Art. 20 (Dell'opposizione al diniego del nulla osta al
          ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno  per
          motivi  familiari,   nonche'   agli   altri   provvedimenti
          dell'autorita'  amministrativa  in   materia   di   diritto
          all'unita'  familiare).  -  1.  Le  controversie   previste
          dall'articolo 30,  comma  6,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 1998, n. 286, sono regolate  dal  rito  sommario  di
          cognizione, ove  non  diversamente  disposto  dal  presente
          articolo. 
              2.  E'  competente  il  tribunale  sede  della  sezione
          specializzata  in  materia   di   immigrazione   protezione
          internazionale  e   libera   circolazione   dei   cittadini
          dell'Unione europea, del luogo in cui ha  sede  l'autorita'
          che ha adottato il provvedimento impugnato. 
              3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il
          rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. 
              4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta  di
          bollo e di registro e da ogni altra tassa».