Art. 10 
 
 
                         Divieto di accesso 
 
  1. L'ordine di allontanamento di cui all'art. 9, comma  1,  secondo
periodo e comma 2, e' rivolto per iscritto  dall'organo  accertatore,
individuato ai sensi dell'art. 13 della legge 24  novembre  1981,  n.
689. In esso (( sono riportate le motivazioni sulla base delle  quali
e' stato adottato  ed  ))  e'  specificato  che  necessa  l'efficacia
trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e  che  la  sua
violazione  e'  soggetta  alla  sanzione  amministrativa   pecuniaria
applicata ai sensi dell'art. 9, comma 1, aumentata del doppio.  Copia
del  provvedimento  e'  trasmessa  con   immediatezza   al   questore
competente per territorio con contestuale segnalazione ai  competenti
servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni. 
  2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9, commi
1 e 2, il questore, qualora  dalla  condotta  tenuta  possa  derivare
pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato,
per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una
o piu' delle aree di cui all'art. 9,  espressamente  specificate  nel
provvedimento,  individuando,  altresi',  modalita'  applicative  del
divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del
destinatario dell'atto. 
  3. La durata del divieto (( di cui al comma 2 )) non puo'  comunque
essere inferiore a sei mesi, ne' superiore a  due  anni,  qualora  le
condotte di cui all'art. 9,  commi  1  e  2,  risultino  commesse  da
soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di
appello, nel corso degli ultimi  cinque  anni  per  reati  contro  la
persona  o  il  patrimonio.  Qualora  il  responsabile  sia  soggetto
minorenne, il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni. 
  4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 2-bis, 3
e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 
  5. (( Nei casi di condanna )) per reati  contro  la  persona  o  il
patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di  cui  all'art.  9,  la
concessione della sospensione condizionale  della  pena  puo'  essere
subordinata (( all'osservanza del divieto, imposto dal giudice, )) di
accedere a luoghi o aree specificamente individuati. 
  6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e  dell'art.  9,
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali  volti
a  favorire  il  rafforzamento  della  cooperazione,  informativa  ed
operativa, (( e l'accesso alle  banche  dati,  ))  tra  le  Forze  di
polizia, di cui all'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121,  e  i
Corpi e servizi di  polizia  municipale,  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  (( 6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti  i  livelli  di
accesso alle banche dati  di  cui  al  comma  6,  anche  al  fine  di
assicurare il rispetto della clausola di  invarianza  finanziaria  di
cui al medesimo comma 6. 
  6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 8
della legge 13 dicembre 1989, n. 401,  hanno  efficacia  a  decorrere
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto fino al 30 giugno 2020. 
  6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza  alle  persone  o
alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in  occasioni
pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai  sensi  dell'art.
380 del codice di procedura penale, quando non e' possibile procedere
immediatamente all'arresto per ragioni  di  sicurezza  o  incolumita'
pubblica, si considera  comunque  in  stato  di  flagranza  ai  sensi
dell'art. 382 del medesimo codice  colui  il  quale,  sulla  base  di
documentazione    video    fotografica     dalla     quale     emerga
inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che  l'arresto
sia compiuto non oltre il tempo necessario alla  sua  identificazione
e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. Le disposizioni  del
presente comma hanno efficacia dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2020. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata
          legge 24 novembre 1981, n. 689: 
              «Art. 13 (Atti di accertamento). - Gli  organi  addetti
          al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la  cui
          violazione  e'  prevista  la  sanzione  amministrativa  del
          pagamento   di   una   somma   di   denaro   possono,   per
          l'accertamento delle violazioni di  rispettiva  competenza,
          assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e  di
          luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici,
          descrittivi  e  fotografici  e  ad  ogni  altra  operazione
          tecnica. 
              Possono altresi' procedere al sequestro cautelare delle
          cose   che   possono   formare    oggetto    di    confisca
          amministrativa, nei modi e con i limiti con cui  il  codice
          di procedura penale  consente  il  sequestro  alla  polizia
          giudiziaria. 
              E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore  o
          del natante posto  in  circolazione  senza  essere  coperto
          dall'assicurazione obbligatoria  e  del  veicolo  posto  in
          circolazione senza che per lo stesso sia  stato  rilasciato
          il documento di circolazione. 
              All'accertamento  delle  violazioni   punite   con   la
          sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  di
          denaro possono procedere anche gli ufficiali e  gli  agenti
          di polizia giudiziaria, i quali,  oltre  che  esercitare  i
          poteri indicati nei precedenti  commi,  possono  procedere,
          quando non sia possibile acquisire altrimenti gli  elementi
          di prova, a perquisizioni in luoghi diversi  dalla  privata
          dimora, previa  autorizzazione  motivata  del  pretore  del
          luogo  ove  le   perquisizioni   stesse   dovranno   essere
          effettuate. Si applicano le disposizioni  del  primo  comma
          dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del
          codice di procedura penale. 
              E' fatto salvo l'esercizio degli  specifici  poteri  di
          accertamento previsti dalle leggi vigenti.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  6,  commi
          2-bis, 3 e 4, e 8, commi 1-ter e 1-quater, della  legge  13
          dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco  e
          delle scommesse  clandestini  e  tutela  della  correttezza
          nello svolgimento di manifestazioni  sportive),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294: 
              «Art. 6 (Divieto di accesso ai luoghi dove si  svolgono
          manifestazioni sportive). 
              (Omissis). 
              2-bis. La notifica di cui al  comma  2  deve  contenere
          l'avviso  che  l'interessato  ha  facolta'  di  presentare,
          personalmente o a mezzo di difensore, memorie  o  deduzioni
          al giudice competente per la convalida del provvedimento. 
              3. La prescrizione di cui  al  comma  2  ha  effetto  a
          decorrere  dalla  prima  manifestazione   successiva   alla
          notifica all'interessato ed e' immediatamente comunicata al
          procuratore della  Repubblica  presso  il  tribunale  o  al
          procuratore della Repubblica  presso  il  tribunale  per  i
          minorenni, se l'interessato  e'  persona  minore  di  eta',
          competenti  con  riferimento  al  luogo  in  cui  ha   sede
          l'ufficio di questura. Il pubblico  ministero,  se  ritiene
          che sussistano i presupposti  di  cui  al  comma  1,  entro
          quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne  chiede
          la convalida al giudice per  le  indagini  preliminari.  Le
          prescrizioni imposte  cessano  di  avere  efficacia  se  il
          pubblico ministero  con  decreto  motivato  non  avanza  la
          richiesta di convalida entro il termine predetto  e  se  il
          giudice non dispone  la  convalida  nelle  quarantotto  ore
          successive. Nel giudizio di convalida, il  giudice  per  le
          indagini preliminari puo' modificare le prescrizioni di cui
          al comma 2. 
              4. Contro l'ordinanza di convalida  e'  proponibile  il
          ricorso   per   Cassazione.   Il   ricorso   non   sospende
          l'esecuzione dell'ordinanza. 
              (Omissis).»; 
              «Art. 8 (Effetti dell'arresto in flagranza durante o in
          occasione di manifestazioni sportive). (Omissis). 
              1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis,  quando  non  e'
          possibile procedere immediatamente all'arresto per  ragioni
          di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera  comunque
          in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 del codice  di
          procedura  penale   colui   il   quale,   sulla   base   di
          documentazione  video  fotografica   dalla   quale   emerga
          inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre  che
          l'arresto sia compiuto non oltre il tempo  necessario  alla
          sua identificazione e, comunque, entro le  quarantotto  ore
          dal fatto. 
              1-quater. Quando l'arresto e' stato  eseguito  per  uno
          dei  reati  indicati  dal  comma  1-bis,  e  nel  caso   di
          violazione del  divieto  di  accedere  ai  luoghi  dove  si
          svolgono  manifestazioni  sportive  previsto  dal  comma  7
          dell'art. 6,  l'applicazione  delle  misure  coercitive  e'
          disposta anche al di fuori  dei  limiti  di  pena  previsti
          dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280  del  codice
          di procedura penale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 16 della  legge
          1º    aprile    1981,    n.    121    (Nuovo    ordinamento
          dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: 
              «Art. 16 (Forze di polizia). -  Ai  fini  della  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla  polizia
          di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
          ordinamenti e dipendenze: 
                a) l'Arma dei  carabinieri,  quale  forza  armata  in
          servizio permanente di pubblica sicurezza; 
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              Fatte salve le rispettive attribuzioni e  le  normative
          dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di  polizia  e
          possono essere chiamati a concorrere  nell'espletamento  di
          servizi di ordine  e  sicurezza  pubblica  il  Corpo  degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. 
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 380 e  382
          del codice di procedura penale: 
              «Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza). - 1. Gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un delitto
          non colposo, consumato o tentato, per  il  quale  la  legge
          stabilisce la pena dell'ergastolo o  della  reclusione  non
          inferiore nel minimo a cinque anni e nel  massimo  a  venti
          anni. 
              2. Anche fuori dei  casi  previsti  dal  comma  1,  gli
          ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  procedono
          all'arresto di chiunque e' colto in flagranza  di  uno  dei
          seguenti delitti non colposi, consumati o tentati: 
                a)  delitti  contro  la  personalita'   dello   Stato
          previsti nel titolo I del libro II del codice penale per  i
          quali e' stabilita la pena della reclusione  non  inferiore
          nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni; 
                b) delitto  di  devastazione  e  saccheggio  previsto
          dall'art. 419 del codice penale; 
                c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel
          titolo VI del libro II del codice penale  per  i  quali  e'
          stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo
          a tre anni o nel massimo a dieci anni; 
                d)  delitto  di  riduzione  in  schiavitu'   previsto
          dall'art. 600, delitto di prostituzione  minorile  previsto
          dall'art. 600-bis,  primo  comma,  delitto  di  pornografia
          minorile previsto dall'art. 600-ter, commi primo e secondo,
          anche se relativo al materiale pornografico di cui all'art.
          600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo
          sfruttamento   della   prostituzione   minorile    previsto
          dall'art. 600-quinquies del codice penale; 
                d.1)   delitti   di   intermediazione   illecita    e
          sfruttamento del lavoro previsti dall'art. 603-bis, secondo
          comma, del codice penale; 
                d-bis)  delitto   di   violenza   sessuale   previsto
          dall'art. 609-bis,  escluso  il  caso  previsto  dal  terzo
          comma, e delitto di violenza sessuale  di  gruppo  previsto
          dall'art. 609-octies del codice penale; 
                d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne di  cui
          all'art. 609-quater, primo  e  secondo  comma,  del  codice
          penale; 
                e) delitto di furto  quando  ricorre  la  circostanza
          aggravante prevista dall'art. 4 della legge 8 agosto  1977,
          n. 533, o  taluna  delle  circostanze  aggravanti  previste
          dall'art. 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3)  e
          5), nonche' 7-bis), del codice penale, salvo  che  ricorra,
          in questi ultimi casi, la  circostanza  attenuante  di  cui
          all'art. 62, primo comma, numero 4), del codice penale; 
                e-bis) delitti di furto  previsti  dall'art.  624-bis
          del  codice  penale,  salvo  che  ricorra  la   circostanza
          attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4),  del
          codice penale; 
                f) delitto  di  rapina  previsto  dall'art.  628  del
          codice penale e di estorsione previsto  dall'art.  629  del
          codice penale; 
                f-bis)   delitto   di   ricettazione,    nell'ipotesi
          aggravata  di  cui  all'art.  648,  primo  comma,   secondo
          periodo, del codice penale; 
                g) delitti di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'art. 2, comma terzo,  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110; 
                h)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope puniti a norma  dell'art.  73  del  testo  unico
          approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che  per
          i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo; 
                i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o  di
          eversione dell'ordine costituzionale per i quali  la  legge
          stabilisce la  pena  della  reclusione  non  inferiore  nel
          minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni; 
                l) delitti di promozione, costituzione,  direzione  e
          organizzazione   delle   associazioni   segrete    previste
          dall'art. 1 della legge  25  gennaio  1982,  n.  17,  delle
          associazioni di carattere  militare  previste  dall'art.  1
          della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
          movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della
          legge  20  giugno  1952,  n.  645,  delle   organizzazioni,
          associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art.  3,  comma
          3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654; 
                l-bis)   delitti   di   partecipazione,   promozione,
          direzione  e  organizzazione  della  associazione  di  tipo
          mafioso prevista dall'art. 416-bis del codice penale; 
                l-ter) delitti di maltrattamenti contro  familiari  e
          conviventi e di atti persecutori, previsti dall'art. 572  e
          dall'art. 612-bis del codice penale; 
                m) delitti di promozione, direzione,  costituzione  e
          organizzazione della associazione per  delinquere  prevista
          dall'art.  416  commi  1  e  3  del   codice   penale,   se
          l'associazione e' diretta alla commissione di piu'  delitti
          fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c),
          d), f), g), i) del presente comma; 
                m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso  di
          documento  di  identificazione  falso  previsti   dall'art.
          497-bis del codice penale; 
                m-ter)    delitti    di    promozione,     direzione,
          organizzazione, finanziamento o effettuazione di  trasporto
          di persone ai fini dell'ingresso  illegale  nel  territorio
          dello Stato, di cui all'art. 12, commi 1  e  3,  del  testo
          unico  delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
                m-quater)  delitto  di  omicidio   colposo   stradale
          previsto dall'art. 589-bis,  secondo  e  terzo  comma,  del
          codice penale. 
              3. Se si tratta  di  delitto  perseguibile  a  querela,
          l'arresto in flagranza e'  eseguito  se  la  querela  viene
          proposta,   anche   con   dichiarazione   resa    oralmente
          all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria  presente
          nel luogo. Se l'avente diritto  dichiara  di  rimettere  la
          querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.»; 
              «Art. 382 (Stato di flagranza)- - 1.  E'  in  stato  di
          flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il  reato
          ovvero chi,  subito  dopo  il  reato,  e'  inseguito  dalla
          polizia  giudiziaria,  dalla  persona  offesa  o  da  altre
          persone ovvero e' sorpreso con cose o  tracce  dalle  quali
          appaia che egli  abbia  commesso  il  reato  immediatamente
          prima. 
              2. Nel reato permanente lo stato di flagranza dura fino
          a quando non e' cessata la permanenza.».