Art. 11 
 
 
    Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili 
 
  1. Il prefetto, nella determinazione delle modalita'  esecutive  di
provvedimenti  dell'Autorita'  Giudiziaria  concernenti   occupazioni
arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art.
13 della legge  1º  aprile  1981,  n.  121,  impartisce,  sentito  il
comitato  provinciale  per  l'ordine   e   la   sicurezza   pubblica,
disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili  da
sgomberare, il pericolo di possibili  turbative  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza  pubblica
all'esecuzione   di    provvedimenti    dell'Autorita'    Giudiziaria
concernenti i medesimi immobili. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1  definiscono  l'impiego  della
Forza pubblica per l'esecuzione  dei  necessari  interventi,  secondo
criteri di priorita' che, (( ferma  restando  la  tutela  dei  nuclei
familiari in situazioni di disagio economico e  sociale,  ))  tengono
conto della situazione dell'ordine e della sicurezza  pubblica  negli
ambiti   territoriali   interessati,   dei   possibili   rischi   per
l'incolumita'  e  la  salute  pubblica,  dei  diritti  dei   soggetti
proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che  ((
devono essere in ogni caso garantiti ))  agli  aventi  diritto  dalle
regioni e dagli enti locali. 
  3.   L'eventuale   annullamento,   in   sede    di    giurisdizione
amministrativa,  dell'atto  con  il  quale  sono  state  emanate   le
disposizioni di cui al comma 1, puo' dar luogo, salvi i casi di  dolo
o colpa grave, esclusivamente al  risarcimento  in  forma  specifica,
consistente  nell'obbligo  per  l'amministrazione  di  disporre   gli
interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione  di
occupazione arbitraria dell'immobile. 
  (( 3-bis. All'art. 5  del  decreto-legge  28  marzo  2014,  n.  47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  maggio  2014,  n.  80,
dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
  «1-quater.  Il  sindaco,  in  presenza  di  persone   minorenni   o
meritevoli di tutela, puo'  dare  disposizioni  in  deroga  a  quanto
previsto  ai  commi  1   e   1-bis,   a   tutela   delle   condizioni
igienico-sanitarie». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 13 della citata
          legge 1º aprile 1981, n.  121,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, S.O.: 
              «Art.  13  (Prefetto).  -  Il  prefetto  e'   autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza. 
              Il prefetto ha la responsabilita' generale  dell'ordine
          e della sicurezza pubblica nella provincia  e  sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia. 
              Assicura  unita'  di  indirizzo  e  coordinamento   dei
          compiti e delle attivita'  degli  ufficiali  ed  agenti  di
          pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo  le  misure
          occorrenti. 
              A tali fini il  prefetto  deve  essere  tempestivamente
          informato  dal  questore  e  dai   comandanti   provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia  di  finanza  su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia. 
              Il prefetto dispone della forza pubblica e delle  altre
          forze eventualmente poste a sua disposizione in  base  alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'. 
              Il  prefetto   trasmette   al   Ministro   dell'interno
          relazioni  sull'attivita'  delle  forze   di   polizia   in
          riferimento ai compiti di cui al presente articolo. 
              Il prefetto tiene informato il commissario del  Governo
          nella regione sui provvedimenti che  adotta  nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.». 
              -Si riporta il testo dell'art. 5 del  decreto-legge  28
          marzo 2014, n. 47,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza
          abitativa, per il mercato  delle  costruzioni  e  per  Expo
          2015), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 5 (Lotta  all'occupazione  abusiva  di  immobili.
          Salvaguardia degli effetti di disposizioni  in  materia  di
          contratti di locazione). - 1. Chiunque occupa  abusivamente
          un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne'
          l'allacciamento   a   pubblici   servizi    in    relazione
          all'immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di
          tale divieto sono nulli a tutti gli  effetti  di  legge.  A
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  gli  atti  aventi  ad
          oggetto l'allacciamento dei servizi di  energia  elettrica,
          di gas, di servizi idrici e della  telefonia  fissa,  nelle
          forme della stipulazione, della volturazione, del  rinnovo,
          sono nulli, e  pertanto  non  possono  essere  stipulati  o
          comunque   adottati,   qualora   non   riportino   i   dati
          identificativi del richiedente e il titolo che  attesti  la
          proprieta', il regolare possesso o la  regolare  detenzione
          dell'unita' immobiliare in favore della quale  si  richiede
          l'allacciamento.  Al  fine  di   consentire   ai   soggetti
          somministranti la verifica dei dati dell'utente e  il  loro
          inserimento negli atti indicati nel periodo  precedente,  i
          richiedenti  sono   tenuti   a   consegnare   ai   soggetti
          somministranti idonea documentazione relativa al titolo che
          attesti la proprieta', il regolare possesso o  la  regolare
          detenzione dell'unita' immobiliare, in  originale  o  copia
          autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto
          di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445. 
              1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi  di
          edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle
          procedure di assegnazione di alloggi della medesima  natura
          per i cinque anni  successivi  alla  data  di  accertamento
          dell'occupazione abusiva. 
              1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre
          2015, gli effetti prodottisi e i rapporti  giuridici  sorti
          sulla base dei contratti di locazione registrati  ai  sensi
          dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14  marzo
          2011, n. 23. 
              1-quater. Il sindaco, in presenza di persone  minorenni
          o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga  a
          quanto  previsto  ai  commi  1  e  1-bis,  a  tutela  delle
          condizioni igienico-sanitarie.».