Art. 12 Disposizioni in materia di pubblici esercizi 1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, puo' essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attivita' per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 (( del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. )) 2. All'art. 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra» (( e le parole: «per tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici giorni a tre mesi». ))
Riferimenti normativi - Per il testo dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si vedano le note all'art. 8. - Si riporta il testo dell'art. 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla presente legge: «Art. 100 (art. 98 T.U. 1926). - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore puo' sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralita' pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza puo' essere revocata.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125 (Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati), come modificato dalla presente legge: «Art. 14-ter (Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori). (Omissis). 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto e' commesso piu' di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attivita' da quindici giorni a tre mesi.».