IL DIRETTORE GENERALE della sanita' animale e dei farmaci veterinari Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 27 febbraio 2017, relativa, nel quadro dell'art. 35, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, all'autorizzazione all'immissione in commercio di tutti i medicinali veterinari contenenti gentamicina presentati come soluzioni iniettabili da somministrare a bovini e suini; Decreta: Art. 1 1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti gentamicina, presentati come soluzioni iniettabili da somministrare a bovini e suini, devono essere modificate sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della decisione di esecuzione della Commissione europea del 27 febbraio 2017. 2. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglio illustrativo dei medicinali per uso veterinario devono essere modificate secondo quanto stabilito dall'allegato III della decisione di esecuzione della Commissione europea del 27 febbraio 2017.