IL DIRETTORE GENERALE 
           della sanita' animale e dei farmaci veterinari 
 
  Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193; 
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni,  recante
un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; 
  Vista la Decisione di esecuzione della Commissione europea  del  27
febbraio 2017, relativa, nel quadro  dell'art.  35,  della  direttiva
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, all'autorizzazione
all'immissione  in  commercio  di  tutti  i   medicinali   veterinari
contenenti  gentamicina  presentati  come  soluzioni  iniettabili  da
somministrare a bovini e suini; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le autorizzazioni all'immissione  in  commercio  dei  medicinali
veterinari  contenenti   gentamicina,   presentati   come   soluzioni
iniettabili  da  somministrare  a  bovini  e  suini,  devono   essere
modificate  sulla  base  delle  conclusioni  scientifiche   riportate
nell'allegato II della  decisione  di  esecuzione  della  Commissione
europea del 27 febbraio 2017. 
  2. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura
e il foglio illustrativo dei medicinali per  uso  veterinario  devono
essere modificate secondo quanto stabilito  dall'allegato  III  della
decisione di esecuzione della Commissione  europea  del  27  febbraio
2017.