Art. 11. Formazione 1. L'Agenzia, in applicazione di quanto disposto in materia dal decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche, si avvale della formazione come strumento strategico per accrescere il livello delle competenze del proprio personale al fine di migliorare le prestazioni nell'ambito delle posizioni organizzative di appartenenza e sviluppare le potenzialita' dei singoli dipendenti, secondo un processo di adeguamento delle competenze funzionale all'evoluzione dell'Agenzia. 2. L'Agenzia promuove ed attua interventi specifici di formazione nell'ambito di piani annuali, utilizzando anche modalita' innovative di erogazione, in un'ottica di integrazione con gli altri sistemi di gestione e di diffusione delle conoscenze. 3. L'Agenzia cura la gestione e l'aggiornamento dei curricula del personale dirigente e non dirigente a supporto delle attivita' di gestione e sviluppo del personale.