(Regolamento-art. 14)
                              Art. 14. 
 
                     Gestione della performance 
 
    1. Il ciclo di gestione della performance e'  adottato  ai  sensi
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo un  processo
circolare che parte dalla definizione degli  obiettivi  annuali,  con
relativi indicatori e target di riferimento, esposti nel «Piano della
performance» e si conclude con la valutazione dei risultati riportata
nella «Relazione sulla Performance». 
    2. Gli obiettivi sono  definiti  annualmente  in  funzione  delle
finalita' dell'organizzazione, tenendo conto dei risultati conseguiti
in precedenza nell'ambito di un processo di  continuo  miglioramento.
L'assegnazione degli obiettivi operativi e' disposta con le  seguenti
modalita': 
      a) ai dirigenti di livello generale e non generale a  cura  del
Direttore generale sulla base delle  proposte  formulate  cosi'  come
riportati nel piano della performance; 
      b) ai responsabili di posizione  organizzativa  e  al  restante
personale non dirigente a cura del competente Direttore  o  Dirigente
responsabile della struttura dirigenziale di riferimento. 
    3. Il sistema di misurazione della performance definisce le fasi,
i tempi, le modalita' della  valutazione  annuale.  Le  attivita'  di
valutazione si sviluppano su due piani: 
      a) il piano dei risultati ottenuti in relazione agli  obiettivi
formalmente assegnati individualmente o collettivamente  (performance
operativa); 
      b) il  piano  dei  comportamenti  organizzativi  dimostrati  in
relazione al ruolo organizzativo ricoperto (performance di ruolo). 
    4. Il ciclo di gestione della performance  si  completa  mediante
l'effettivo svolgimento della fase di valutazione  della  performance
individuale  che  avviene  annualmente  per  tutto  il  personale   e
costituisce il  presupposto  indispensabile  per  l'assegnazione  dei
trattamenti economici accessori  spettanti  secondo  le  disposizioni
contrattuali vigenti.