(Regolamento-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                      Funzioni di sostituzione 
 
    1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o  impedimento  di  un
Direttore, l'assolvimento delle relative  funzioni  di  direzione  e'
affidato dal Direttore generale, con apposito incarico ad interim  ad
altro Direttore. 
    2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o  impedimento  di  un
Dirigente,  l'assolvimento  delle  relative  funzioni  e'  esercitato
direttamente dal competente direttore, ovvero puo'  essere  affidato,
con apposito incarico ad interim, ad altro Dirigente. 
    3. Il Direttore  e  i  Dirigenti,  nell'ambito  delle  rispettive
strutture, individuano rispettivamente i  Dirigenti  e  i  funzionari
abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza breve
non superiore a dieci giorni. La sostituzione non ha effetto ai  fini
dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione.