Art. 6. Funzioni di sostituzione 1. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un Direttore, l'assolvimento delle relative funzioni di direzione e' affidato dal Direttore generale, con apposito incarico ad interim ad altro Direttore. 2. Nel caso di temporanea vacanza, assenza o impedimento di un Dirigente, l'assolvimento delle relative funzioni e' esercitato direttamente dal competente direttore, ovvero puo' essere affidato, con apposito incarico ad interim, ad altro Dirigente. 3. Il Direttore e i Dirigenti, nell'ambito delle rispettive strutture, individuano rispettivamente i Dirigenti e i funzionari abilitati alla loro temporanea sostituzione nei casi di assenza breve non superiore a dieci giorni. La sostituzione non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.