(Proposta modifica disciplinare-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
                         Base ampelografica 
 
    I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
«Valtellina Superiore», devono essere ottenuti da uve provenienti  da
vigneti  aventi,  in  ambito  aziendale,  la  seguente   composizione
varietale: Nebbiolo, (localmente denominato Chiavennasca)  minimo  il
90%. Possono concorrere altri vitigni a  bacca  rossa  non  aromatici
idonei alla coltivazione nella Regione Lombardia fino ad  un  massimo
del 10% del totale.